Sentenza del 23/11/2021 n. 3078 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi - Motivazione per relationem - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento per mancata dichiarazione di redditi da fabbricati (anni 2013/2014), deducendo inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione dell'atto (richiamo al processo verbale di constatazione della G.d.F.), nullità per vizio di forma, inapplicabilità delle sanzioni e comprovata mancata percezione di canoni in quanto i conduttori occupavano i capannoni a titolo gratuito o con mere forme di rimborso spese. Contestava altresì l'uso del PVC come unico elemento probatorio e la mancata valutazione autonoma da parte dell'Ufficio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia (sez. 1) ha rigettato l'appello e confermato la sentenza della CTP di Bari che aveva respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione dell'avviso che rinvia espressamente al processo verbale di constatazione (regolarmente notificato), ha qualificato il PVC come atto assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. e ha osservato che per contestare i fatti in esso attestati occorre proporre querela di falso, non essendo sufficienti dichiarazioni contrarie non documentate. Ha inoltre ritenuto applicabile l'istituto dell'accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/73 nella versione post Legge 220/2010) e valutati gli indizi come gravidi di gravità, precisione e concordanza. L'appello è rigettato; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado quantificate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 7 Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente)
Ribadito l'obbligo di motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria; assolto anche tramite rinvio al processo verbale di constatazione regolarmente notificato, quando i fatti e i documenti richiamati sono noti o agevolmente conoscibili dal contribuente.
Art. 3 Legge 7 agosto 1990 n. 241
Principio generale sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi richiamato per valutare l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento.
Art. 42 DPR 29 settembre 1973 n. 600
Richiesto che l'avviso esponga presupposti di fatto e ragioni giuridiche; il Collegio ha ritenuto che il rinvio al PVC adempi a tali requisiti.
Art. 41-bis DPR 29 settembre 1973 n. 600
Applicabile nella versione attuale come disciplina dell'accertamento parziale; l'accertamento basato su verifiche e segnalazioni è ritenuto legittimo.
Art. 26 TUIR
Norma richiamata nella controversia in relazione alla qualificazione dei redditi da fabbricati; il Collegio ha ritenuto che l'elemento impositivo sia stato adeguatamente dimostrato.
Legge 11 dicembre 2011 n. 220 (modifiche ed integrazioni) commi 12-22
Modifiche alla disciplina dell'accertamento parziale
Ha ampliato i presupposti per l'accertamento parziale consentendo l'uso di segnalazioni, accessi, ispezioni, inviti a comparire, indagini finanziarie e richieste documentali; il Collegio ha ritenuto legittimo l'uso di questi mezzi nell'accertamento.
Art. 16 D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
Richiamato dal ricorrente per contestare l'irrogazione delle sanzioni; il Collegio ha ritenuto infondata l'eccezione, ritenendo la normativa applicabile e priva di condizioni di incertezza tali da escludere le sanzioni.
Art. 2700 c.c.
Il processo verbale di constatazione della G.d.F. è assistito da fede privilegiata quanto ai fatti descritti; tali fatti fanno prova fino a querela di falso.
Art. 2697 c.c.
Onere della prova: il Collegio ha ritenuto che le sole affermazioni del contribuente e le dichiarazioni di terzi non documentate non siano idonee a contraddire il PVC; l'onere probatorio grava su chi afferma.
Art. 2729 c.c.
Sull'uso di presunzioni e indizi il Collegio ha ritenuto che gli elementi emergenti dalla verifica avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per un giudizio globale fondato.
Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 137/2020
Richiamato per la trattazione dell'udienza in modalità non in presenza; la richiesta di discussione in presenza non è stata accolta per mancanza di adeguata motivazione.
Massime di principio
- La motivazione per relationem a un processo verbale di constatazione è legittima se il PVC è stato regolarmente notificato o è comunque conosciuto dal contribuente: l'Ufficio non è obbligato a riportare integralmente le prove nell'avviso di accertamento.
- Il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza gode di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. relativamente ai fatti descritti: per impugnarli occorre proporre querela di falso; mere dichiarazioni contrarie non sono sufficienti.
- L'accertamento parziale (art. 41-bis DPR 600/73 nella versione post riforma) è ammissibile sulla base di segnalazioni, accessi, ispezioni, inviti a comparire, indagini finanziarie e richieste documentali.
- Le affermazioni del contribuente e le dichiarazioni di terzi, se non supportate da documentazione idonea, non possono sostituire la prova e non sono sufficienti a superare la fede privilegiata del PVC.
- Quando l'Ufficio condivide le conclusioni dell'organo verificatore, l'omessa espressa esposizione delle ragioni per cui non sono accolte le argomentazioni contrarie non rende di per sé illegittima la motivazione dell'atto.
- Per contestare fatti descritti nel PVC il rimedio processuale idoneo è la querela di falso; in mancanza di essa il giudice tributario può valutare gli elementi indiziari come gravidi di gravità, precisione e concordanza.
- L'esimente di obiettiva incertezza nella materia sanzionatoria non opera se la norma violata è sufficientemente chiara e individuabile; la mera complessità fattuale non basta ad escludere le sanzioni.
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