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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20438/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

I lavoratori, assunti dal Comune di Palermo nell’ambito del personale ex COIME con contratti di diritto privato originariamente previsti dal d.l. n. 24/1986 per interventi urgenti di manutenzione e salvaguardia del territorio e poi trasformati, chiedevano il riconoscimento dell’indennità speciale di cui all’art. 47 del CCNL edilizia, corrisposta fino al 31 dicembre 2013 e poi sospesa sino al ripristino avvenuto nel maggio 2015. Essi sostenevano di essere stati concretamente adibiti, nel periodo gennaio 2014-aprile 2015, alla direzione tecnica o amministrativa di uffici/reparti con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, e quindi di avere diritto all’indennità a prescindere da una preventiva formalizzazione o pesatura degli incarichi da parte dell’amministrazione. La Corte d’appello aveva invece negato il diritto, valorizzando la mancata predeterminazione comunale di criteri, posizioni di responsabilità e incarichi. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata violazione dell’art. 47 CCNL edilizia, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe trattato il rapporto come pubblico anziché privatistico e avrebbe erroneamente subordinato il diritto all’indennità a un preventivo atto organizzativo dell’ente, inoltre non considerando che l’attività svolta integrava in fatto i presupposti della clausola contrattuale e che la mancata corresponsione violava anche gli artt. 36 Cost., 52 d.lgs. n. 165/2001 e 2126 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura nei limiti esposti. Ha osservato che il rapporto dei dipendenti ex COIME è di natura privatistica e che l’art. 47 CCNL edilizia non richiede, per il sorgere del diritto all’indennità speciale, una previa determinazione formale dei criteri di assegnazione, né un provvedimento formale di conferimento o di pesatura degli incarichi da parte del datore di lavoro. La clausola contrattuale richiede invece l’accertamento in fatto, da parte del giudice di merito, che il lavoratore sia stato preposto alla direzione tecnica o amministrativa di un reparto, con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi e con esclusione dalla limitazione dell’orario di lavoro. Per questo la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce di tali principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini

    Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario

    non subordina il diritto all’indennità a un atto formale di conferimento o a una preventiva pesatura degli incarichi; basta l’effettivo svolgimento delle mansioni direttive previste dalla clausola

  • art. 1 d.l. 12 febbraio 1986, n. 24, conv. in L. 9 aprile 1986, n. 96

    contratti di diritto privato a termine per l’utilizzazione ... di lavoratori ... residenti nel comune di Palermo ... con qualifiche del settore edilizio

    qualifica i rapporti del personale ex COIME come privatistici e speciali, rilevanti ai fini dell’applicazione del CCNL edilizia

  • art. 1 R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692

    esclude dalla limitazione dell’orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni

    costituisce il parametro storico richiamato dal CCNL per individuare il personale direttivo escluso dai limiti di orario

  • art. 3, n. 2 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955

    personale direttivo ... preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi

    definisce il contenuto sostanziale della qualifica direttiva rilevante ai fini dell’indennità speciale

  • art. 36 Cost.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno del diritto a un trattamento retributivo proporzionato e sufficiente

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dai ricorrenti come norma di attuazione dell’art. 36 Cost. in tema di svolgimento delle mansioni

  • art. 2126 c.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della retribuibilità dell’attività lavorativa di fatto svolta

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro privatistici disciplinati da un contratto collettivo, il diritto a una indennità connessa a mansioni direttive va accertato in base alla concreta attività svolta, non potendo essere escluso per il solo difetto di un formale provvedimento di conferimento dell’incarico.
  • Quando la clausola collettiva richiama la qualifica di personale direttivo escluso dai limiti di orario, il giudice deve verificare se il lavoratore sia stato in fatto preposto alla direzione tecnica o amministrativa di un reparto o servizio, con diretta responsabilità dell’andamento dei servizi.
  • Il datore di lavoro non può introdurre unilateralmente, in assenza di previsione collettiva, requisiti ulteriori o limiti organizzativi non previsti dal CCNL per condizionare il sorgere del diritto all’indennità.
  • L’interpretazione della clausola collettiva deve restare aderente al suo tenore letterale e alla nozione sostanziale di mansioni direttive in essa richiamata, senza trasformare il diritto retributivo in un beneficio discrezionale dell’ente o del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoroContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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