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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16959/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nonostante le vittime non avessero accettato la proposta risarcitoria dell'imputato (euro 2.500,00 ritenuta dalle vittime iniqua). Il Procuratore Generale deduceva che il risarcimento del danno rappresenta un presupposto necessario per la concessione della messa alla prova salvo comprovata indisponibilità economica dell'imputato; la somma offerta andava quindi ritenuta insufficiente e segno di disponibilità economica non compatibile con l'esclusione del requisito risarcitorio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Nocera Inferiore avesse correttamente valutato la questione: le vittime si erano limitate ad affermare l'irrisorietà della somma senza dimostrare in che termini e senza quantificare il danno, mentre il giudice di merito può e deve valutare la corrispondenza del risarcimento al danno ovvero se esso rappresenti il massimo sforzo esigibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche (verificabili d'ufficio). Peraltro la Corte ha rilevato che il motivo di cassazione era generico e privo della specificazione dei rilievi di fatto e di diritto necessari, per cui l'impugnazione non ha formato il rapporto processuale utile. La declaratoria di inammissibilità ha impedito di entrare nel merito della legittimazione del Procuratore Generale a proporre ricorso su tale ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    La sospensione del procedimento con messa alla prova è vincolata a prestazioni volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato e, ove possibile, al risarcimento del danno. Il risarcimento, se possibile, deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale o, in mancanza di corrispondenza, deve comunque esprimere il massimo sforzo esigibile dall'imputato in relazione alle sue condizioni economiche; il giudice può verificarne l'adeguatezza anche con poteri officiosi.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67

    Ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova e la disciplina collegata, mirando a favorire il recupero dell'imputato e a evitare i danni derivanti dalla detenzione o da una condanna.

  • artt. 81, 582, 585, 612 cod. pen.; art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; artt. 61, 31 cod. pen.

    Norme indicate come riferimenti per i reati contestati all'imputato; non interpretate nel dettaglio nella motivazione della decisione impugnata, ma richiamate per identificare il quadro fattuale-penale del procedimento.

Massime di principio

  • La previsione del risarcimento nell'art. 168-bis non è un requisito assoluto in tutti i casi: il risarcimento è richiesto 'ove possibile' e, se non corrisponde integralmente al danno, deve comunque rappresentare il massimo sforzo economico dell'imputato valutato dal giudice alla luce delle sue condizioni patrimoniali.
  • La semplice affermazione della parte offesa che la somma offerta sia 'irrisoria' o 'iniqua' non è sufficiente: il giudice e l'impugnante devono fornire elementi e quantificazioni che dimostrino l'inadeguatezza del risarcimento rispetto al danno.
  • Il giudice di merito ha il potere (anche d'ufficio) di accertare la situazione economica dell'imputato per verificare se la proposta risarcitoria rappresenti il massimo sforzo esigibile.
  • In sede di cassazione il ricorso deve contenere motivi specifici, con indicazione di ragioni di fatto e di diritto: motivi generici o non dettagliati sono inammissibili per manifesta infondatezza.
  • La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza può impedire alla Corte di Cassazione di esprimersi su questioni processuali accessorie, come la legittimazione ad impugnare del Procuratore Generale, lasciando tali questioni eventualmente aperte per futuri orientamenti giurisprudenziali.

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