Risposta n. 70 del 6/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l"istante, la trasformazione societaria è operazione neutrale e in continuità giuridica e fiscale, non comporta novazione soggettiva né realizzo imponibile, e quindi non interrompe l"holding period ai fini dell"art. 87, comma 1, lett. a), TUIR.
Effetti delle trasformazioni societarie sul calcolo dell"holding period" per la participation exemption ex art. 87, comma 1, lett. a), TUIR
Il quesito
L"istante chiede se una trasformazione omogenea regressiva e una successiva trasformazione omogenea progressiva della società abbiano interrotto il periodo minimo di possesso di dodici mesi richiesto per l"esenzione PEX sulla partecipazione del 50% nella società Beta.
Il parere dell’Agenzia
L"Agenzia ritiene che, poiché le trasformazioni sono fiscalmente neutrali ai sensi dell"art. 170 TUIR e comportano continuità del soggetto, esse non interrompono il periodo di possesso della partecipazione ai fini PEX; il periodo va computato considerando anche quello maturato prima delle trasformazioni.
Effetti della trasformazione societaria sul calcolo dell"holding period PEX
L"interpello riguarda la possibilità di applicare l"esenzione parziale sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni prevista dall"articolo 87 del TUIR, con specifico riferimento al requisito del possesso ininterrotto per dodici mesi. Il tema nasce in un contesto di riorganizzazione societaria che ha interessato la società istante attraverso due trasformazioni omogenee successive.
Fattispecie rappresentata
La società istante Alfa S.r.l. detiene il 50% del capitale della società straniera Beta, partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie. Beta, a sua volta, controlla integralmente le società Gamma, Delta ed Epsilon.
Nel tempo, Alfa è stata interessata da:
- una trasformazione omogenea regressiva, da S.r.l. a S.n.c. con unico socio;
- successivamente, una trasformazione omogenea progressiva, da S.n.c. a S.r.l.
In seguito, il socio unico ha ceduto l"intera partecipazione nella Alfa S.r.l. a un veicolo societario riconducibile al gruppo Zeta. Nell"ambito della riorganizzazione del gruppo, il nuovo socio unico intendeva semplificare la catena di controllo mediante la liquidazione della società istante, previa cessione a sé stesso, a valore di mercato, dell"unico asset costituito dalla partecipazione in Beta.
Quesito del contribuente
Il dubbio riguarda se le due trasformazioni societarie abbiano interrotto il c.d. "holding period" richiesto dall"articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR per accedere al regime PEX sulla plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione in Beta.
L"istante osserva che la prassi dell"Amministrazione finanziaria ha già affrontato gli effetti di conferimenti, fusioni e scissioni sul computo del periodo di possesso, ma non risultano indicazioni specifiche sulle trasformazioni societarie.
Soluzione interpretativa proposta dall"istante
Secondo la società, la trasformazione non interrompe il periodo di possesso perché:
- è un"operazione in continuità giuridica e fiscale;
- ai sensi dell"articolo 170 del TUIR, non costituisce realizzo né distribuzione di plus/minusvalenze;
- non determina estinzione di un soggetto e creazione di un nuovo soggetto, ma solo una vicenda evolutiva e modificativa del medesimo ente.
A sostegno di tale tesi vengono richiamati:
- la risoluzione n. 60/E del 16 maggio 2005, che esclude una novazione soggettiva anche nel passaggio tra tipi con e senza personalità giuridica;
- la circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, per analogia con conferimenti, fusioni e scissioni;
- la risoluzione n. 345/E del 5 agosto 2008;
- la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, in tema di trasformazione agevolata in società semplice e computo del quinquennio ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR.
Normativa e prassi richiamate
L"Agenzia richiama innanzitutto l"articolo 87 del TUIR, che prevede l"esenzione IRES del 95% delle plusvalenze su partecipazioni al ricorrere di quattro requisiti:
- possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione;
- iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza della partecipata in Stato o territorio non a fiscalità privilegiata;
- esercizio di impresa commerciale da parte della partecipata.
Viene inoltre richiamata la circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, che ha chiarito, per i conferimenti in neutralità ex articolo 176 del TUIR e, per estensione, per fusioni e scissioni, che il periodo di possesso del bene o della partecipazione si computa tenendo conto anche del periodo maturato in capo al dante causa.
Parere dell"Agenzia delle Entrate
L"Agenzia precisa preliminarmente che l"interpello riguarda esclusivamente gli effetti delle due trasformazioni sul requisito temporale dell"articolo 87, comma 1, lettera a), TUIR e non investe la corretta determinazione dei valori contabili e fiscali esposti dall"istante.
Nel merito, l"Agenzia osserva che le trasformazioni omogenee poste in essere sono operazioni fiscalmente neutrali ai sensi dell"articolo 170 del TUIR. Coerentemente con la logica di continuità già richiamata dalla prassi per altre operazioni straordinarie, ritiene che anche la trasformazione non interrompa il periodo di possesso della partecipazione.
Di conseguenza, ai fini della participation exemption:
- il periodo di possesso della partecipazione in Beta deve essere computato senza soluzione di continuità;
- il soggetto risultante dalla trasformazione può considerare anche il periodo di detenzione maturato in capo al soggetto precedente.
Conclusioni operative
La risposta dell"Agenzia è quindi favorevole all"istante: le trasformazioni omogenee, regressiva e successiva progressiva, non interrompono l"holding period richiesto per l"accesso al regime PEX ex articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR. In sede di cessione della partecipazione in Beta, il termine di dodici mesi deve essere verificato considerando anche il periodo già maturato prima delle trasformazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 7 mar 2019Risposta n. 71 del 7/03/2019
- Interpello · 8 mar 2019Risposta n. 72 del 8/03/2019
- Interpello · 1 mar 2019Risposta n. 69 del 1/03/2019
- Interpello · 27 feb 2019Risposta n. 68 del 27/02/2019
- Interpello · 13 mar 2019Risposta n. 75 del 13/03/2019
- Interpello · 13 mar 2019Risposta n. 74 del 13/03/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →