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Interpello

Risposta n. 74 del 13/03/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene che le somme eccedenti il credito originario, se qualificabili come interessi moratori, penalità o somme risarcitorie, non concorrano alla base imponibile IVA; inoltre, nel rapporto con il recuperatore BETA, solo il corrispettivo del servizio sarebbe imponibile, mentre i rimborsi di anticipazioni sostenute in nome e per conto del committente resterebbero fuori base imponibile.

Trattamento IVA delle somme corrisposte a titolo risarcitorio, interessi moratori e spese di recupero crediti

Il quesito

ALFA chiede se le somme incassate dal debitore a titolo esclusivamente risarcitorio, comprensive di rivalutazione monetaria e relativi interessi, nonché le somme collegate al recupero del credito, siano escluse da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1, del d.P.R. 633/1972.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che le somme aventi natura risarcitoria, incluse quelle per interessi moratori e spese di recupero crediti, non concorrono alla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1, del d.P.R. 633/1972, purché derivino da inadempimento o ritardo nell’adempimento di obblighi contrattuali e siano quindi prive di autonoma rilevanza corrispettiva.

Trattamento IVA delle somme risarcitorie e delle spese di recupero crediti

L’interpello riguarda il regime IVA applicabile alle somme incassate da una società a seguito del recupero di crediti verso clienti morosi. Il tema centrale è distinguere tra importi che costituiscono corrispettivo di una prestazione imponibile e importi che hanno natura meramente risarcitoria o sanzionatoria, quindi esclusi dalla base imponibile.

Fattispecie rappresentata

ALFA affida a BETA l’incarico di recuperare crediti di difficile esigibilità. BETA, per l’attività svolta, emette fattura ad ALFA per il proprio corrispettivo contrattuale e per il recupero delle spese sostenute, applicando IVA ordinaria sia al compenso sia alle ulteriori somme richieste al debitore a titolo di spese legali, di segreteria o altre spese.

A seguito dell’attività di recupero, ALFA riceve dal debitore un importo comprensivo di:

  • credito originario;
  • interessi moratori;
  • spese per il recupero del credito.

ALFA emette quindi nota o fattura per l’importo eccedente il credito originario, applicando l’esclusione da IVA prevista dall’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972.

Quesito del contribuente

ALFA chiede conferma che le somme corrisposte:

  • a titolo esclusivamente risarcitorio;
  • per rivalutazione monetaria sul risarcimento danni;
  • per i relativi interessi siano escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633/1972.

Soluzione interpretativa prospettata

La società ritiene corretto il proprio comportamento perché individua due rapporti distinti.

Nel rapporto tra ALFA e il debitore:

  • il corrispettivo della prestazione originaria è stato già assoggettato ad IVA al momento dell’operazione o della fatturazione;
  • ogni somma eccedente il credito documentato dovrebbe essere qualificata come interesse moratorio, penalità per ritardo o altra irregolarità nell’adempimento, oppure come interesse di dilazione esente da IVA.

Nel rapporto tra ALFA e BETA:

  • ALFA è committente di un servizio di recupero crediti;
  • il corrispettivo di tale servizio è imponibile IVA con aliquota ordinaria;
  • restano fuori IVA solo eventuali rimborsi di anticipazioni sostenute in nome e per conto del committente.

ALFA richiama inoltre l’articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui la base imponibile comprende i corrispettivi dovuti, gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione, ma non le somme dovute a titolo di interessi moratori o penalità ex articolo 15, n. 1).

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972, che definisce prestazioni di servizi quelle rese verso corrispettivo in base a contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere obbligazioni di fare, non fare o permettere;
  • l’articolo 13, comma 1, del medesimo decreto, che definisce la base imponibile come l’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti, comprensivo di oneri e spese inerenti all’esecuzione e di altri oneri accollati;
  • l’articolo 15, comma 1, n. 1), che esclude dalla base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o committente.

Vengono inoltre richiamate due risoluzioni:

  • risoluzione 3 giugno 2005, n. 73/E, secondo cui l’applicazione dell’articolo 15, comma 1, n. 1), presuppone l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali;
  • risoluzione 23 aprile 2004, n. 64/E, che afferma che le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono corrispettivo di una cessione o prestazione, ma hanno funzione punitivo-risarcitoria e sono quindi escluse dall’IVA per difetto del presupposto oggettivo.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Dalla documentazione prodotta emerge che nei contratti stipulati con i clienti morosi è prevista una clausola risolutiva espressa e una clausola penale in caso di inadempimento. In particolare, una clausola contrattuale stabilisce che la risoluzione del contratto per inadempimento del cliente dà diritto ad ALFA di pretendere, a titolo di penale, il pagamento immediato di tutti i corrispettivi pattuiti per il noleggio dello spazio pubblicitario, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali danni ulteriori.

Sulla base di quanto rappresentato nell’istanza, l’Agenzia osserva che le somme recuperate dal soggetto moroso comprendono interessi moratori e spese per il recupero crediti e che tali importi hanno natura risarcitoria.

Conclusioni dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate conclude che le somme in questione, avendo natura risarcitoria, non concorrono alla base imponibile IVA e sono quindi escluse ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633/1972.

In sintesi, il chiarimento conferma che:

  • il corrispettivo del servizio di recupero crediti reso da BETA ad ALFA resta imponibile IVA;
  • le somme recuperate dal debitore a titolo di interessi moratori, penali, spese di recupero e altre componenti risarcitorie, se effettivamente collegate all’inadempimento, restano escluse dalla base imponibile.

La distinzione decisiva è dunque tra importi aventi natura corrispettiva, soggetti a IVA, e importi aventi natura meramente risarcitoria o punitivo-risarcitoria, che non rientrano nel presupposto oggettivo dell’imposta.

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