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Interpello

Risposta n. 75 del 13/03/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo la società non vi sarebbero cause di decadenza o rideterminazione, perché il trasferimento avverrebbe nell’ambito di una riorganizzazione aziendale e non come cessione dei singoli beni agevolati; richiama la circolare n. 38/2002 e la risoluzione n. 98/E/2003.

Rideterminazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno in caso di affitto di ramo d’azienda con i beni agevolati

Il quesito

La società chiede se l’investimento in un nuovo supermercato ubicato in Campania, agevolato con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, possa restare valido anche se, una volta completato e autorizzato, il punto vendita viene concesso in affitto di ramo d’azienda a un soggetto terzo economicamente indipendente, senza decadere dall’agevolazione o subire rideterminazione del credito.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la rideterminazione non operi se i beni agevolati non sono ceduti singolarmente ma circolano con il ramo d’azienda affittato e restano nel medesimo contesto produttivo agevolato. Precisa però che l’affittuario dovrà farli entrare in funzione e non dismetterli nei periodi di sorveglianza; se invece il trasferimento fosse qualificabile come mera locazione dei beni, si applicherebbe la rideterminazione del credito ex comma 105.

Rideterminazione del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno in caso di affitto di ramo d’azienda

L’interpello riguarda l’applicazione della disciplina del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno a fronte della realizzazione di un nuovo supermercato in Campania, successivamente concesso in affitto di ramo d’azienda a un soggetto terzo. Il tema centrale è stabilire se tale operazione comporti decadenza o rideterminazione del beneficio fiscale sugli investimenti in impianti, macchinari e attrezzature.

Fattispecie rappresentata

La società istante svolge attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, con gestione di supermercati. Ha avviato la realizzazione di una nuova unità locale in un Comune della Campania, sostenendo investimenti significativi in beni strumentali nuovi e intendendo fruire del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno.

Una volta completato il supermercato, ottenute le autorizzazioni comunali e iscritta l’unità locale presso la C.C.I.A.A., la società prevede di concedere il punto vendita in affitto di ramo d’azienda a un terzo economicamente indipendente. In documentazione integrativa, la società ha precisato che la propria attività prevalente è il commercio all’ingrosso, da cui deriva il 98% del volume d’affari, mentre il restante 2% proviene dall’affitto di rami d’azienda. L’operazione si inserisce in una strategia di integrazione verticale: la società realizza e allestisce supermercati che, una volta avviati, vengono affidati in gestione a società terze, in prevalenza a "BETA S.r.l.".

Quesito del contribuente

L’istante chiede se, nel caso descritto, il credito d’imposta possa essere fruito senza incorrere in cause di decadenza o in rideterminazione, pur in presenza del successivo affitto del nuovo supermercato a un soggetto terzo economicamente indipendente.

Soluzione interpretativa prospettata

La società ritiene che non vi siano ostacoli al mantenimento del beneficio. A suo avviso, il trasferimento in fitto dell’unità produttiva va letto come trasferimento di beni agevolati nell’ambito di una più ampia riorganizzazione aziendale, ossia nella cessione in locazione del ramo d’azienda di cui i beni fanno parte, e non come cessione di singoli beni. A sostegno richiama la circolare n. 38 del maggio 2002, paragrafo 10.1, e la risoluzione n. 98/E del 29 aprile 2003.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Ricorda che la disciplina riconosce un credito d’imposta alle imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, acquistano, anche mediante leasing, beni strumentali nuovi, tra cui macchinari, impianti e attrezzature varie, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Viene inoltre richiamato il comma 105, secondo cui, se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni questi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa oppure a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta deve essere rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni interessati. L’Agenzia richiama anche le circolari n. 34/E del 3 agosto 2016 e n. 12/E del 13 aprile 2017.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia premette che non è oggetto dell’interpello la verifica dei presupposti sostanziali del credito, né la concreta spettanza dell’agevolazione, e che resta fermo ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Assume inoltre, ai soli fini della risposta, che i beni agevolabili confluiscano effettivamente in un ramo d’azienda oggetto di affitto.

Nel merito, l’Agenzia esclude l’applicazione della rideterminazione prevista dal comma 105, perché i beni agevolati non vengono dismessi o ceduti singolarmente, ma circolano con l’azienda che sarà condotta dall’affittuario nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Inoltre, i beni non risultano destinati a strutture produttive diverse da quelle agevolate, poiché il nuovo punto vendita resta ubicato nel territorio agevolabile anche dopo il conferimento in affitto del ramo d’azienda.

L’Agenzia osserva altresì che l’operazione si inserisce in un processo di integrazione verticale: una volta effettuato l’investimento, il supermercato viene trasferito al gestore, con il quale il concedente instaura un rapporto di affiliazione per la fornitura delle merci destinate alla rivendita.

Condizioni operative e precisazioni finali

La risposta precisa che, per rendere inoperante la rideterminazione del credito, l’affittuario dovrà comunque, nei periodi di sorveglianza previsti dalla norma, mettere in funzione i beni e non dismetterli nell’ambito del compendio aziendale.

Viene però aggiunta una distinzione importante: se il trasferimento dei beni dovesse essere qualificato non come affitto di ramo d’azienda ma come mera locazione dei beni stessi, allora si applicherebbe il comma 105, con conseguente rideterminazione del credito d’imposta mediante esclusione del costo dei beni agevolati.

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