Risposta n. 69 del 1/03/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa società sostiene che i codici ISBN e ISSN non siano più una condizione necessaria per l'aliquota ridotta del 4% sui prodotti editoriali digitali, poiché la normativa unionale aggiornata non lo richiederebbe espressamente.
Trattamento IVA della fornitura di banche dati e prodotti editoriali digitali ai fini dell'aliquota ridotta del 4%
Il quesito
La società chiede se, dopo la Direttiva (UE) 2018/1713, l'aliquota IVA del 4% per i prodotti editoriali digitali ex tabella A, parte II, n. 18, d.P.R. 633/1972 possa applicarsi anche in assenza dei codici ISBN e ISSN.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che il requisito dei codici ISBN o ISSN resti rilevante come criterio identificativo dei prodotti editoriali agevolabili e che, nel caso concreto, le banche dati offerte non presentino le caratteristiche richieste per l'aliquota del 4%; pertanto si applica l'IVA ordinaria.
Trattamento IVA delle banche dati elettroniche e dei prodotti editoriali digitali
L'interpello riguarda il corretto trattamento IVA della fornitura di banche dati elettroniche e di altri servizi editoriali digitali offerti da una società operante nel settore dell'editoria, dell'informatica e della formazione professionale. Il nodo interpretativo concerne l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 4% prevista per i prodotti editoriali di cui al n. 18 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972, alla luce delle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/1713.
Fattispecie concreta
La società istante svolge attività di pubblicazione e commercializzazione di testi, opere, software e servizi collegati all'evoluzione dell'informatica e della telematica, oltre ad attività di formazione e organizzazione di corsi e convegni. Nell'ambito di tale attività offre:
- banche dati elettroniche (TC Lavoro, TC Fiscale, TC Edilizia e TC Cooperative);
- servizi di editoria (Pianeta Lavori e Tributi, Libri);
- software gestionali;
- attività formative e servizi web per consulenti del lavoro.
La società precisa che per le banche dati offerte non sono stati richiesti i codici identificativi internazionali ISBN e ISSN.
Quesito del contribuente
ALFA chiede se, in seguito all'entrata in vigore della Direttiva (UE) 2018/1713 del Consiglio del 6 novembre 2018, sia ancora necessaria l'attribuzione dei codici ISBN e ISSN per applicare l'aliquota IVA del 4% alla vendita e distribuzione elettronica di prodotti editoriali riconducibili al n. 18 della tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633/1972.
In sostanza, domanda se l'aliquota ridotta possa applicarsi anche a prodotti editoriali digitali privi di ISBN o ISSN.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società ritiene che la presenza dei codici ISBN e ISSN non costituisca più una condizione necessaria per la fruizione dell'aliquota IVA del 4% sui prodotti editoriali digitali, perché tale requisito non sarebbe espressamente previsto dalla normativa unionale come modificata dalla Direttiva (UE) 2018/1713.
Normativa e prassi richiamate dall'Agenzia
L'Agenzia ricostruisce il quadro normativo partendo dal n. 18 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1972, che prevede l'aliquota IVA del 4% per giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche e altri beni editoriali, con alcune esclusioni.
Richiama poi l'articolo 1, comma 667, della legge n. 190/2014, come modificato dalla legge n. 208/2015, che qualifica come giornali, notiziari, dispacci, libri e periodici, ai fini del n. 18 della tabella A, tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate su qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
Secondo la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016:
- il riferimento riguarda prodotti editoriali contraddistinti da ISBN o ISSN;
- il codice ISBN è utilizzato per libri e prodotti affini, mentre l'ISSN per pubblicazioni in serie;
- l'agevolazione si estende anche alle operazioni di messa a disposizione online dei prodotti editoriali, purché questi abbiano le caratteristiche tipiche di giornali, notiziari, libri o periodici.
La stessa prassi precisa che il codice ISBN o ISSN è condizione necessaria ma non sufficiente: occorre anche che il prodotto presenti le caratteristiche distintive proprie dei prodotti editoriali agevolabili.
L'Agenzia richiama inoltre la risoluzione n. 120/E del 28 settembre 2017, secondo cui l'aliquota del 4% si applica al contratto di abbonamento a una banca dati online quando la ragione economica del contratto è consentire all'abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche dei prodotti editoriali agevolabili e muniti di ISBN o ISSN.
Viene poi esaminata la Direttiva (UE) 2018/1713, che dal 26 novembre 2018 ha modificato la Direttiva 2006/112/CE, prevedendo in sintesi che:
- le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, salvo quelli dell'allegato III, punto 6;
- gli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano aliquote ridotte a libri, giornali e periodici su supporto fisico possono estendere lo stesso trattamento anche alle forniture elettroniche;
- l'allegato III, punto 6, ricomprende la fornitura di libri, giornali e periodici su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati.
Soluzione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia afferma che la scelta del legislatore nazionale di subordinare l'aliquota ridotta alla presenza dei codici ISBN o ISSN è coerente con la disciplina unionale e risponde all'esigenza di adottare criteri comuni e univoci di identificazione dei prodotti editoriali.
Quanto alla fattispecie concreta, l'Agenzia osserva che le banche dati offerte dalla società contengono guide pratiche e normative, quesiti e risposte, scadenziari, codici normativi vigenti, legislazione, prassi, giurisprudenza, archivi CCNL, contratti integrativi, testi unici, schede CCNL, accordi interconfederali e scadenze della contrattazione collettiva. Tali contenuti, secondo quanto desumibile dall'istanza, non sembrano integrare le caratteristiche richieste per rientrare nell'agevolazione, cioè non appaiono riconducibili alla messa a disposizione del contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche tipiche dei prodotti editoriali agevolabili e munite di ISBN o ISSN.
Parere finale dell'Agenzia
L'Agenzia conclude che, in assenza del requisito consistente nella messa a disposizione del contenuto digitalizzato di libri e di altre pubblicazioni aventi le caratteristiche dei prodotti editoriali richiamati e muniti di codice ISBN o ISSN, la fornitura delle banche dati in esame non può beneficiare dell'aliquota IVA del 4% prevista dal n. 18 della tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633/1972.
Di conseguenza, alle operazioni descritte deve applicarsi l'IVA con aliquota ordinaria.
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