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Interpello

Risposta n. 71 del 7/03/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Società ritiene che la sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti non debba concorrere alla formazione del reddito IRES, mediante variazione in diminuzione, perché riferita a costi già tassati e la sua imposizione determinerebbe una duplicazione del prelievo sul medesimo presupposto.

Sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamenti fiscali dell’Agenzia delle entrate

Il quesito

Alfa S.p.A. chiede se, eliminando dal bilancio 2018 debiti verso fornitori/controllata estera relativi a costi già recuperati a tassazione dall’Agenzia delle entrate e per i quali sono state pagate definitivamente le maggiori imposte, debba rilevare una sopravvenienza attiva imponibile oppure possa sterilizzarla in dichiarazione per evitare una doppia imposizione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia, limitatamente all’IRES e assumendo come veri i fatti rappresentati, afferma che la sopravvenienza attiva rilevata per lo stralcio dei debiti non è imponibile ex art. 88 TUIR fino a concorrenza delle spese precedentemente recuperate a tassazione, per le quali sia intervenuto il pagamento definitivo delle maggiori imposte. È però onere del contribuente documentare il collegamento tra sopravvenienze, accertamenti definiti e relativi versamenti.

Sopravvenienze attive da eliminazione di debiti connessi ad accertamenti fiscali

L’interpello n. 71 del 5 marzo 2019 riguarda il trattamento IRES di una sopravvenienza attiva che emerge dalla cancellazione in bilancio di debiti originariamente iscritti verso fornitori e nei confronti di una controllata estera. La questione nasce a seguito di precedenti accertamenti dell’Agenzia delle entrate che avevano contestato costi ritenuti indeducibili, con conseguente recupero a tassazione e pagamento definitivo delle maggiori imposte, oltre a sanzioni e interessi.

Fattispecie rappresentata

Alfa S.p.A. riferisce di aver ricevuto avvisi di accertamento relativi a annualità pregresse. I rilievi avevano riguardato:

  • l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (FOI);
  • alcuni "accertamenti di commissioni" intercorsi con la controllata estera Beta LLC.

La Società dichiara di aver versato integralmente le imposte accertate, insieme a sanzioni e interessi. I costi relativi alle FOI e alle commissioni sono stati quindi già sottoposti a tassazione in sede di accertamento. In tale contesto, Alfa intende eliminare dal bilancio 2018 i debiti originari verso i soggetti coinvolti, con possibile emersione di una sopravvenienza attiva.

Quesito del contribuente

La Società chiede, in sostanza, se lo stralcio dei debiti in bilancio debba generare una sopravvenienza attiva fiscalmente imponibile oppure se tale componente positivo possa essere sterilizzato in dichiarazione mediante variazione in diminuzione, poiché riferito a costi già assoggettati a tassazione. Secondo l’Istante, una nuova imposizione produrrebbe una doppia tassazione sul medesimo presupposto, non compatibile con l’ordinamento.

Normativa richiamata e perimetro dell’interpello

L’istanza richiama l’articolo 88 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, norma che disciplina le sopravvenienze attive. L’Agenzia precisa preliminarmente che:

  • non rientrano nelle competenze dell’interpello le valutazioni sul contenuto degli avvisi di accertamento esibiti;
  • la risposta è resa assumendo come veri, in modo acritico, i fatti rappresentati;
  • poiché gli avvisi riguardano anche IRES, IRAP e IVA, il parere viene circoscritto esclusivamente all’IRES, in coerenza con il richiamo all’art. 88 TUIR.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Alfa sostiene che, per l’esercizio 2018, la sopravvenienza attiva derivante dalla cancellazione dei debiti verso la controllata estera debba essere rilevata contabilmente ma poi neutralizzata fiscalmente. La ragione addotta è che il componente positivo si riferisce a costi che sono già stati recuperati a tassazione in sede di accertamento; di conseguenza, assoggettarlo nuovamente a imposta determinerebbe una duplicazione del prelievo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, muovendo dal presupposto contabile indicato dall’Istante, osserva che lo stralcio della passività relativa a costi disconosciuti può comportare la rilevazione a conto economico di una sopravvenienza attiva. Tuttavia, tale sopravvenienza non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES, ai sensi dell’articolo 88 del TUIR, nei limiti delle spese oggetto di recupero a tassazione in esercizi precedenti, per le quali sia intervenuto il pagamento definitivo delle maggiori imposte derivanti dal disconoscimento fiscale.

In altre parole, la neutralizzazione fiscale è ammessa fino a concorrenza degli importi già recuperati e definitivamente versati. L’Agenzia non afferma una generalizzata irrilevanza fiscale dello stralcio, ma limita l’esclusione dall’imponibile alla corrispondenza tra sopravvenienza attiva e costi già tassati e definiti.

Adempimenti documentali richiesti

L’Amministrazione finanziaria sottolinea che grava sul contribuente l’onere di predisporre e conservare una documentazione idonea a dimostrare:

  • la puntuale riconduzione delle sopravvenienze agli accertamenti definiti;
  • il collegamento con i relativi versamenti delle maggiori imposte;
  • la corrispondenza tra gli importi stralciati e le spese già recuperate a tassazione.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce quindi che, in presenza di debiti iscritti in bilancio connessi a costi già definitivamente tassati in seguito ad accertamento, la sopravvenienza attiva emergente dallo stralcio non è imponibile IRES nei limiti di tali costi. Resta essenziale, però, che il contribuente sia in grado di documentare in modo preciso il nesso tra la sopravvenienza contabile, gli accertamenti definiti e i pagamenti effettuati, così da consentire il controllo della corretta applicazione della norma.

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