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Interpello

Risposta n. 72 del 8/03/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contribuente ritiene che il credito possa essere ceduto a terzi, nel rispetto delle formalità previste dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, al valore nominale con eventuale fee di cessione.

Cessione di un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo non rimborsabile

Il quesito

Se il credito d’imposta per ricerca e sviluppo, maturato e residuo in capo alla società istante, possa essere ceduto a un’altra società di capitali ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, nonostante l’impossibilità di chiederne il rimborso e la mancata inclusione del credito nel ramo d’azienda ceduto.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia nega la cedibilità: il credito R&S è utilizzabile solo in compensazione, non è rimborsabile e quindi non rientra nell’ambito dell’art. 43-bis del DPR n. 602/1973; non è applicabile autonomamente il meccanismo degli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 né l’art. 1260 c.c. Il credito, di natura soggettiva, può trasferirsi solo nei casi previsti dalla legge o nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato, ipotesi non utilizzata dall’istante.

Cessione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo

L’interpello riguarda la possibilità di trasferire a terzi un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo maturato da una società, ma non più utilizzabile integralmente in compensazione per la ridotta operatività dell’impresa. L’Agenzia delle Entrate viene chiamata a chiarire se, in assenza di rimborso, il credito possa essere comunque ceduto a un’altra società di capitali.

Fattispecie rappresentata dall’istante

La società istante, partecipata al 100% da BETA in concordato preventivo, svolge attività di distribuzione e vendita di prodotti. Nel 2016 ha maturato un credito d’imposta per ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, credito che è stato:

  • attestato dal revisore legale;
  • contabilizzato nel bilancio 2016;
  • indicato nel quadro RU del modello UNICO SC 2017;
  • utilizzato in compensazione secondo l’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

A seguito della crisi della società controllante, l’istante ha ridotto la propria attività e ha ceduto un ramo d’azienda relativo a un punto vendita, comprensivo del magazzino dei prodotti finiti e dei contratti commerciali di distribuzione con l’estero. Il credito per ricerca e sviluppo, tuttavia, non è stato incluso nel perimetro del ramo ceduto ed è rimasto nella disponibilità dell’istante.

Quesito del contribuente

La società osserva che, data la ridotta operatività, non potrà recuperare il residuo credito mediante compensazione e non può chiederne il rimborso per espresso divieto normativo. Ritiene quindi che il credito possa essere ceduto a un’altra società di capitali applicando gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con le formalità previste dalla disciplina.

Soluzione interpretativa proposta

Secondo l’istante, il credito d’imposta ricerca e sviluppo può essere oggetto di cessione a un’altra società di capitali ai sensi degli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, nel rispetto delle formalità richieste, con cessione al valore nominale e con eventuale fee a carico della cessione.

Normativa richiamata dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo contenuta nell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 145/2013, come sostituito dalla legge n. 190/2014 e modificato dalla legge n. 232/2016, che riconosce il beneficio alle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nel periodo compreso tra quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e quello in corso al 31 dicembre 2020.

Vengono inoltre richiamati:

  • il decreto ministeriale 27 maggio 2015, recante le modalità attuative;
  • le circolari n. 5/E del 16 marzo 2016 e n. 13/E del 27 aprile 2017;
  • l’articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 145/2013, che stabilisce l’utilizzo esclusivo in compensazione del credito;
  • l’articolo 43-bis del DPR n. 602/1973, che collega la cessione ai soli crediti chiesti a rimborso in dichiarazione;
  • gli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923;
  • l’articolo 1260 del codice civile, sulla cessione dei crediti in via generale.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia respinge la tesi della società e afferma che il credito per ricerca e sviluppo non può essere ceduto a terzi nel caso prospettato.

La motivazione è articolata su più profili:

  • il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997;
  • non essendo rimborsabile, non rientra nel perimetro dell’articolo 43-bis del DPR n. 602/1973, che consente la cessione solo dei crediti chiesti a rimborso in dichiarazione;
  • il rinvio dell’articolo 43-bis agli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923 esclude l’applicazione autonoma di tali norme ai crediti non rimborsabili;
  • anche l’articolo 69 del R.D. n. 2440/1923 subordina la cedibilità ai casi in cui la cessione sia ammessa dalla legge;
  • non è invocabile l’articolo 1260 c.c., perché la disciplina del credito ricerca e sviluppo non richiama tale norma e il credito non è assimilabile ad altre agevolazioni per le quali la cessione è stata riconosciuta in via interpretativa.

L’Agenzia sottolinea che il beneficiario del credito coincide con il soggetto che ha sostenuto effettivamente la spesa, con conseguente natura soggettiva del beneficio. I crediti di questo tipo possono trasferirsi solo nei casi in cui specifiche disposizioni prevedano una successione di diritti e obblighi, come nelle ipotesi di fusione, successione per decesso dell’imprenditore individuale o scissione, oppure nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che ha generato il credito.

Conclusioni operative

Nel caso concreto, l’istante aveva la possibilità di trasferire il credito nell’ambito della cessione del ramo d’azienda, ma ha scelto di non includerlo nel perimetro ceduto. Di conseguenza, il credito rimasto nella sua disponibilità non può successivamente essere ceduto a soggetti terzi.

L’Agenzia conclude quindi che la soluzione prospettata non è accoglibile e nega la cedibilità del credito d’imposta per ricerca e sviluppo a un’altra società di capitali nelle modalità ipotizzate dall’istante.

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