Sentenza n. 13631/2026 - Roma, Sezione 5Q
per ottenere, previa tutela cautelare la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata regolarizzazione della procura alle liti entro il termine di novanta giorni assegnato con la precedente ordinanza collegiale. La decisione non esamina il merito della domanda relativa al silenzio dell’amministrazione diplomatica né la sussistenza dell’obbligo di provvedere. Le spese di giudizio sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto d’ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio, chiedendo, anche previa tutela cautelare, la declaratoria dell’obbligo dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad di provvedere con un atto espresso sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato. Con ordinanza collegiale n. 17956 del 17 ottobre 2024, il Collegio aveva disposto la regolarizzazione della procura alle liti entro il termine di novanta giorni. La causa è stata nuovamente discussa alla camera di consiglio del 9 giugno 2026; il ricorrente non ha provveduto alla regolarizzazione della procura nel termine assegnato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata, a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La mancata regolarizzazione della procura alle liti entro il termine assegnato dal giudice determina l’inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale relativo alla procura, il giudice non esamina nel merito la domanda proposta contro il silenzio dell’amministrazione.
- La mancata regolarizzazione della procura può comportare la compensazione delle spese di giudizio, se così disposto dal giudice.
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