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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19800/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (assorbente rispetto al primo) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza della condizione di procedibilità. Decisione resa il 27 aprile 2023.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il delitto ascritto agli artt. 56 e 624 c.p., commesso il 2 maggio 2015. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati due motivi; il secondo motivo deduceva l'inesistenza della condizione di procedibilità perché la denuncia presentata il 14/05/2015 da Soraci Rosario in rappresentanza della parte offesa "Ipercoop" non costituiva una querela né conteneva una manifesta volontà di perseguire penalmente l'autore, né si rilevava un comportamento concludente della persona offesa; inoltre la parte offesa non si era costituita parte civile.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 624 c.p.

    Le norme sostanziali cui si riferiva la condanna (artt. 56 e 624 c.p.) sono state richiamate solo in relazione al capo di imputazione; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della colpevolezza perché ha annullato la sentenza per un vizio procedurale (mancanza della condizione di procedibilità).

  • norme sul requisito della condizione di procedibilità (querela/volontà della persona offesa)

    La Corte interpreta la condizione di procedibilità nel senso che, quando la legge richiede una querela/volontà della persona offesa, non è sufficiente una denuncia formale presentata da un rappresentante senza espressione di volontà persecutoria né comportamenti concludenti; in assenza di tale requisito l'azione penale non può essere esercitata.

Massime di principio

  • Quando un reato è procedibile a querela della persona offesa, è essenziale che dalla querela emerga chiaramente la volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente l'autore; una denuncia generica o redatta da un rappresentante senza tale volontà non vale come condizione di procedibilità.
  • La mancata costituzione della parte offesa come parte civile non supplisce alla mancanza della querela/volontà di procedere richiesta per la procedibilità dell'azione penale.
  • Se manca la condizione di procedibilità, la decisione di merito deve essere annullata senza rinvio per incompetenza autonoma dell'azione penale: il giudizio sul merito non può essere affrontato.
  • Il secondo motivo di impugnazione, se fondato e assorbente rispetto al primo, può determinare l'annullamento della sentenza senza che sia necessario esaminare gli altri motivi.
  • In situazioni analoghe, chi difende l'imputato dovrebbe verificare la validità formale e sostanziale della querela/denuncia iniziale e sollevare tempestivamente la questione della condizione di procedibilità.

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