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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 1555 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Accertamento - Accertamento, liquidazioni e controlli - Conoscenza di nuovi redditi - Emissione di ulteriore avviso di accertamento - Preclusione - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato un secondo avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui erano stati contestati, oltre a maggiore IRPEF e addizionali, sanzioni e interessi, anche redditi di partecipazione non dichiarati derivanti dalla società "I .." per euro 13.869,00. Sosteneva che l'atto fosse illegittimo ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 600/1973, poiché l'Ufficio sarebbe già stato in possesso della dichiarazione della società al momento dell'emissione del primo avviso e, quindi, non vi sarebbero stati elementi nuovi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha rigettato il ricorso e condannato il contribuente alle spese. La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato integralmente la sentenza, condannando l'appellante al pagamento di euro 1.000,00 per le spese del grado, oltre all'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge. È stata ritenuta legittima l'emissione di un ulteriore avviso, poiché riguardava redditi ulteriori e diversi, emersi da fonti differenti rispetto a quelle utilizzate per il primo accertamento. Il divieto previsto dall'art. 43 riguarda soltanto la mera rivalutazione o il maggiore approfondimento di elementi già pienamente noti all'Ufficio, non la successiva conoscenza di nuovi elementi o nuovi cespiti imponibili, sempre nel rispetto dei termini di decadenza.

Norme richiamate

  • Art. 43, commi 3 e 4, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La sopravvenienza di "nuovi elementi" consente l'emissione di un accertamento integrativo; la preclusione opera, rebus sic stantibus, quando il nuovo atto si fonda soltanto sulla rivalutazione o sul maggiore approfondimento di dati già interamente noti all'Ufficio.

    La norma non impedisce l'emissione di un ulteriore avviso quando emergano nuovi redditi o elementi fattuali e probatori rilevanti, provenienti anche da fonti diverse da quelle esaminate per il primo accertamento. L'ulteriore accertamento resta però soggetto ai termini di decadenza previsti dalla stessa disposizione.

  • Art. 41-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Il primo avviso era stato emesso sulla base dei dati dell'anagrafe tributaria, senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice nel termine dell'art. 43.

    L'accertamento parziale non esaurisce necessariamente il potere accertativo dell'Amministrazione finanziaria; l'Ufficio può contestare successivamente ulteriori redditi, se ne ricorrono i presupposti e sono rispettati i termini di legge.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

    Il rigetto dell'appello comporta, nei casi previsti, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 576 del 15 gennaio 2016

    La sopravvenienza di "nuovi elementi" non può essere interpretata restrittivamente come sopravvenienza di soli "nuovi elementi reddituali"; l'emersione di nuovi cespiti imponibili legittima l'adozione di un autonomo avviso.

    La giurisprudenza considera sufficienti nuovi elementi fattuali o probatori rilevanti, anche se non consistono esclusivamente in una nuova categoria reddituale.

Massime di principio

  • L'emissione di un primo avviso di accertamento non preclude automaticamente ulteriori accertamenti per lo stesso periodo d'imposta.
  • Un secondo avviso è normalmente ammissibile quando riguarda redditi ulteriori o diversi, oppure elementi nuovi acquisiti successivamente o provenienti da fonti non esaminate nel primo procedimento.
  • La preclusione opera invece quando il nuovo atto si limita a rivalutare, reinterpretare o approfondire dati probatori che erano già completamente conosciuti dall'Ufficio al momento del primo accertamento.
  • La legittimità dell'ulteriore accertamento deve essere valutata anche in relazione al rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973.
  • In caso di accertamento parziale fondato su informazioni limitate, come quelle dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione può conservare il potere di contestare successivamente altri redditi emersi da fonti differenti.
  • La valutazione concreta dipende dalla prova della reale novità degli elementi e dalla loro effettiva indisponibilità o mancata conoscenza al momento del primo avviso.

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