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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25504/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 8/10/2010 (divenuta irrevocabile il 23/02/2015) perché il prevenuto è stato poi condannato con sentenza del 13/02/2017 (irrevocabile il 04/03/2017) per un delitto ex art. 624‑bis c.p., commesso l'11/02/2017, quindi dentro il quinquennio dal passaggio in giudicato della prima condanna. Il GIP aveva rigettato la richiesta ritenendo non sussistenti i presupposti per la revoca; il Procuratore ha impugnato tale rigetto per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, quando la seconda condanna è per delitto e il reato è commesso nel quinquennio dal passaggio in giudicato della precedente condanna a pena sospesa, la revoca della sospensione condizionale è obbligatoria ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., indipendentemente dal cumulo delle pene (anche se sotto il limite dei due anni). Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e la sospensione condizionale della pena è stata revocata (art. 620, comma 1, lett. i) c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

    Stabilisce che la sospensione condizionale della pena deve essere revocata se il condannato commette un nuovo delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio; la revoca è obbligatoria quando ricorrono tali condizioni.

  • art. 164, ultimo comma, cod. pen.

    Prevede la possibilità di reiterare il beneficio della sospensione condizionale nel caso di cumulo di pene purché la pena complessiva resti entro il limite dei due anni; la Corte precisa che tale valutazione spetta al giudice della cognizione, non al giudice dell'esecuzione.

  • art. 163, cod. pen.

    Disciplina i limiti per la concessione e la reiterazione della sospensione condizionale della pena (limite di pena di due anni) cui fa riferimento l'art. 164; richiamata per spiegare la clausola di riserva in art. 168.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma delittuosa relativa alla normativa sugli stupefacenti con cui era stata inflitta la prima condanna (menzionata nel fatto).

  • art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione, in caso di accoglimento del ricorso, di annullare senza rinvio e di adottare direttamente il provvedimento sostitutivo, qui utilizzato per disporre la revoca della sospensione condizionale.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen. è obbligatoria quando il condannato commette un nuovo delitto nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio, anche se il cumulo delle pene risultanti dalle due condanne è inferiore ai due anni.
  • La valutazione sulla possibilità di reiterare il beneficio (ossia concedere nuovamente la sospensione) in presenza di cumulo delle pene entro il limite dei due anni compete esclusivamente al giudice della cognizione; il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi a tale valutazione quando la seconda condanna non abbia già concesso la sospensione.
  • Se la seconda sentenza non ha concesso la sospensione condizionale e il reato è commesso nel quinquennio, il giudice dell'esecuzione deve revocare la sospensione concessa con la prima sentenza; non è rilevante che, sommando le pene, il totale resti entro i limiti per la sospensione.
  • Per verificare l'operatività del quinquennio occorre fare riferimento alla data del passaggio in giudicato della prima condanna che ha conferito il beneficio.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre direttamente la revoca quando emergono chiaramente i presupposti di diritto per la revoca della sospensione.

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