Sentenza del 16/01/2019 n. 87 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
RISCOSSIONE - credito tributario di uno stato estero - titolo esecutivo straniero - notifica al contribuente - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella relativa al recupero di crediti tributari francesi, contestando soprattutto l'assenza del titolo esecutivo straniero posto a fondamento della riscossione. Ha inoltre dedotto vizi formali e motivazionali della cartella, la mancata ricezione di precedenti avvisi o ingiunzioni, l'inesistenza di redditi conseguiti in Francia, la violazione della Convenzione italo-francese del 5 ottobre 1989 e la decadenza o prescrizione del diritto alla riscossione. Né l'Agenzia delle Entrate né Equitalia avevano notificato o prodotto in giudizio il titolo esecutivo formato dall'autorità francese.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto il ricorso e ha confermato l'annullamento della cartella. Ha ritenuto che la riscossione italiana di un credito tributario estero presupponga la disponibilità e la produzione, o almeno la notifica al contribuente, del titolo esecutivo straniero. La mera formazione di un ruolo italiano da parte dell'Agenzia delle Entrate non è sufficiente, poiché l'Amministrazione italiana opera sulla base dei titoli esecutivi ricevuti dallo Stato richiedente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 5 del D.Lgs. n. 69/2003
su domanda dell'autorità richiedente, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, dà corso al recupero dei crediti sorti nello Stato richiedente
La riscossione in Italia di un credito tributario sorto all'estero richiede l'esistenza e la disponibilità del titolo esecutivo formato dallo Stato richiedente. Il ruolo italiano non può sostituire il titolo straniero né costituire, da solo, fondamento sufficiente dell'esecuzione.
Art. 28, comma 3, della Convenzione italo-francese del 5 ottobre 1989
gli atti e le misure d'esecuzione dovranno aver luogo dietro produzione di copia ufficiale dei titoli esecutivi
Gli atti esecutivi adottati dallo Stato richiesto devono essere fondati sulla produzione di una copia ufficiale del titolo esecutivo straniero.
Art. 25 del D.P.R. n. 602/1973
La disposizione è stata invocata dal contribuente in relazione alla decadenza o prescrizione del diritto alla riscossione, ma la decisione è stata definita principalmente sulla base della mancanza del titolo esecutivo straniero.
Massime di principio
- Quando l'Italia procede alla riscossione di un credito tributario estero, l'azione esecutiva deve poggiare sul titolo esecutivo formato dall'autorità dello Stato richiedente.
- La cartella di pagamento italiana e il ruolo formato dall'Amministrazione finanziaria italiana non sono sufficienti se manca il titolo esecutivo straniero presupposto.
- Il titolo esecutivo straniero deve essere notificato al contribuente oppure, quantomeno, prodotto in giudizio in forma idonea, così da consentire il controllo sull'esistenza e sulla legittimità della pretesa.
- La mancata produzione del titolo esecutivo costituisce un vizio rilevante dell'azione di riscossione e può condurre all'annullamento della cartella.
- In controversie analoghe è opportuno verificare anche la convenzione internazionale applicabile, la regolarità della richiesta di assistenza, la notifica degli atti presupposti e il rispetto dei termini di decadenza o prescrizione.
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