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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26488 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sostenendo che la mancata presentazione del modello VR, necessario per attivare la procedura di rimborso dell'eccedenza IVA, costituisse un adempimento indispensabile e sanzionato con l'inefficacia della richiesta. Secondo l'Agenzia, la contribuente avrebbe quindi dovuto presentare la domanda entro il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, anziché poter beneficiare del termine ordinario decennale di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto della società al rimborso dell'eccedenza IVA. Ha stabilito che la compilazione del quadro RX4 nella dichiarazione annuale costituisce sufficiente manifestazione della volontà di ottenere il rimborso e rappresenta l'esercizio formale del diritto. La presentazione del modello VR è invece soltanto un presupposto per l'esigibilità del credito e per l'avvio della procedura esecutiva di rimborso, non un requisito costitutivo del diritto né un adempimento la cui omissione comporti decadenza. Il credito è pertanto soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento di 3.000 euro per spese processuali, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30

    La norma disciplina il rimborso dell'eccedenza IVA, incluso il caso di cessazione dell'attività.

    In caso di cessazione dell'attività, l'eccedenza IVA non utilizzabile in detrazione può essere chiesta a rimborso; il relativo diritto, se manifestato nella dichiarazione annuale, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis, comma 1

    La presentazione del modello VR costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito.

    Il modello VR è un adempimento prodromico alla procedura di pagamento del rimborso, ma non costituisce il fatto generatore del diritto né l'unica forma valida di domanda.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2

    Termine biennale di decadenza applicabile in via sussidiaria e residuale.

    Il termine biennale opera solo quando il diritto al rimborso non sia stato tempestivamente esercitato mediante la dichiarazione annuale o quando manchi una specifica disciplina applicabile; non prevale sul termine decennale quando il credito e la volontà di rimborso risultano dalla dichiarazione.

  • Codice civile, art. 2946

    Prescrizione ordinaria decennale.

    La richiesta di rimborso IVA formalmente esercitata nella dichiarazione annuale può essere fatta valere entro dieci anni, salvo diverse cause di interruzione o estinzione.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 30, comma 2

    Disciplina l'eccedenza IVA risultante alla cessazione dell'attività.

    Quando l'attività cessa e non è possibile riportare l'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, il contribuente può chiederne il rimborso secondo la disciplina specifica dell'art. 30.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento del rimborso IVA, la manifestazione della volontà nella dichiarazione annuale, tramite il quadro pertinente come RX4 nel caso esaminato, può essere sufficiente a esercitare formalmente il diritto.
  • La mancata presentazione di un modello successivo o integrativo destinato ad accelerare o completare la liquidazione non comporta automaticamente la perdita del diritto sostanziale, se tale modello costituisce soltanto un presupposto di esigibilità.
  • Occorre distinguere tra il fatto costitutivo del diritto al rimborso, l'esercizio formale del diritto e gli adempimenti necessari per ottenere materialmente il pagamento: solo la mancata tempestiva manifestazione del diritto può determinare l'applicazione di un termine decadenziale.
  • Quando il credito IVA è esposto nella dichiarazione e la volontà di rimborso è riconoscibile, si applica normalmente il termine ordinario decennale di prescrizione, mentre il termine biennale previsto dalla disciplina processuale tributaria ha carattere residuale.
  • In caso di cessazione dell'attività, l'eccedenza IVA non utilizzabile in compensazione o detrazione può essere chiesta a rimborso secondo l'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972; la cessazione non rende di per sé indispensabile la presentazione del modello VR per conservare il diritto.

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