Sentenza del 21/12/2016 n. 26480 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva ritenuto invalida l'istanza di condono presentata il 23 aprile 2004 ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9. Secondo il giudice d'appello, l'avviso di accertamento IRPEF, notificato nell'ottobre 2003 ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, era già divenuto definitivo al momento della domanda di condono e il contribuente avrebbe dovuto previamente versare le imposte accertate. Il ricorrente ha sostenuto che la notifica di un avviso di accertamento non definitivo non costituisse causa ostativa all'accesso alla sanatoria. La Corte di cassazione ha però dichiarato il motivo inammissibile, ritenendo il quesito di diritto formulato in modo assolutamente generico e non idoneo a individuare l'errore giuridico imputato alla sentenza né la regola applicabile al caso concreto.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il provvedimento di diniego della definizione agevolata della lite, emesso dall'Agenzia delle Entrate e depositato nel giudizio, non è stato impugnato dal contribuente entro il termine assegnato dalla Corte ed è quindi divenuto definitivo. La Corte non ha esaminato nel merito la questione sulla validità del condono, perché l'unico motivo era inammissibile per difetto di specificità del quesito di diritto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.500 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9
Disciplina la definizione automatica degli anni pregressi mediante condono fiscale. La controversia riguardava la possibilità di applicare tale sanatoria a un accertamento notificato prima della presentazione dell'istanza.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
Prevede l'accertamento parziale. Nel caso concreto l'accertamento IRPEF notificato nell'ottobre 2003 è stato ritenuto divenuto definitivo prima della domanda di condono.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiedeva che il quesito di diritto posto a fondamento del ricorso per cassazione fosse specifico, pertinente alla ratio decidendi e idoneo a esprimere una regola applicabile anche a casi ulteriori. La violazione di tali requisiti ha comportato l'inammissibilità del motivo.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 44
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle modifiche e alla disciplina applicabile al condono fiscale previsto dalla Legge n. 289 del 2002.
Decreto-legge n. 143 del 2003, art. 1, comma 2, convertito dalla Legge n. 212 del 2003
Disposizione richiamata dal ricorrente tra quelle incidenti sulla disciplina della definizione agevolata.
Decreto-legge n. 355 del 2003, art. 23-decies, convertito dalla Legge n. 47 del 2004
Disposizione modificativa richiamata dal ricorrente nel sostenere l'accessibilità al condono.
Decreto-legge n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla Legge n. 111 del 2011
Disciplina la definizione delle liti fiscali pendenti. Il diniego dell'Ufficio, non impugnato dal contribuente entro il termine assegnato, è divenuto definitivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente formulare una domanda astratta sulla corretta interpretazione della legge: il motivo deve indicare con precisione quale errore abbia commesso la sentenza impugnata, quale norma sia stata violata e quale diversa regola giuridica debba essere applicata al caso concreto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza del quesito o per difetto di specificità, la Corte può non esaminare nel merito la questione tributaria sostanziale, anche se astrattamente rilevante.
- La definitività di un avviso di accertamento e la sua compatibilità con una sanatoria fiscale dipendono dalla disciplina del condono applicabile, dalla data di notifica, dalla data di presentazione dell'istanza e dagli eventuali requisiti di pagamento previsti dalla legge.
- Se l'Amministrazione emette un diniego della definizione agevolata e il contribuente non lo impugna entro il termine previsto o assegnato, il diniego può diventare definitivo e precludere ulteriori contestazioni sulla validità della definizione.
- La mancata o irregolare notifica iniziale del diniego non impedisce necessariamente la sua conoscibilità nel processo: se il contribuente ne acquisisce effettiva conoscenza e ha la possibilità di impugnarlo, l'omessa impugnazione può comportarne la definitività.
- In caso di soccombenza nel giudizio di legittimità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali, anche quando la decisione sfavorevole dipenda da un'inammissibilità processuale anziché da un esame negativo del merito.
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