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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 390 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Violazioni e sanzioni - Obblighi di monitoraggio d.l. 167/1990 - Investimenti rinvenuti in Svizzera - Art. 12 del d.l. 78/2009 - Raddoppio dei termini - Retroattività - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009, con particolare riferimento al raddoppio dei termini per l'accertamento relativo a investimenti e attività finanziarie rinvenuti in Svizzera. Ha sostenuto che, in assenza di un'espressa previsione legislativa, la disposizione non potesse applicarsi a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. L'Agenzia delle Entrate ha invece sostenuto che l'art. 12 avesse natura meramente procedimentale e fosse quindi applicabile anche retroattivamente.

La decisione

La Commissione ha accolto l'eccezione preliminare del ricorrente, escludendo l'applicazione retroattiva del raddoppio dei termini. Ha respinto la tesi dell'Agenzia secondo cui la norma sarebbe esclusivamente procedimentale, rilevando che essa introduce anche una presunzione legale di natura sostanziale: gli investimenti e le attività finanziarie detenuti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata sono presunti costituire redditi sottratti a tassazione. In assenza di un'espressa previsione di retroattività, deve applicarsi il principio generale di irretroattività.

Norme richiamate

  • Art. 12 del d.l. 78/2009

    La disposizione, oltre a incidere sui termini procedimentali dell'accertamento, introduce una presunzione legale sostanziale relativa agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. In mancanza di un'espressa previsione, non può essere applicata retroattivamente.

  • D.l. 167/1990

    Disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti all'estero, nonché le relative violazioni e sanzioni.

  • Principio generale di irretroattività

    Una norma non può applicarsi a fatti o periodi anteriori alla sua entrata in vigore, salvo che la retroattività sia espressamente prevista dalla legge. Il principio opera in particolare quando la disposizione produce effetti sostanziali sfavorevoli per il contribuente.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento non è automaticamente applicabile a periodi d'imposta anteriori alla norma che lo prevede, soprattutto quando la disposizione non ha natura esclusivamente procedimentale.
  • Per stabilire se una norma sia retroattiva non conta soltanto la sua collocazione nel procedimento di accertamento: occorre verificare se introduca anche presunzioni o effetti sostanziali sfavorevoli al contribuente.
  • In assenza di un'espressa disposizione di retroattività, prevale il principio di irretroattività della legge, con conseguente esclusione dell'estensione del raddoppio dei termini a periodi precedenti.
  • La presunzione secondo cui gli investimenti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata costituiscono redditi sottratti a tassazione incide sull'onere probatorio e deve quindi essere applicata soltanto nei limiti temporali consentiti dalla legge.

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