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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 1774 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

FINANZA LOCALE - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- esenzione per insegne nella sede ove si svolge l'attività - applicabilità alle cabine fotografiche: non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 310 relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2013 e la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso. Ha sostenuto che le cabine fotografiche costituissero il luogo di esercizio dell'attività e che le relative insegne dovessero beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 507/1993 per le insegne di esercizio collocate presso la sede dell'attività, senza necessità che la cabina fosse qualificata come sede legale o secondaria. Ha inoltre dedotto errata interpretazione della norma, motivazione insufficiente e inversione dell'onere della prova.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e quindi la validità dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto che le scritte e le immagini sulle cabine per fototessere costituissero messaggi pubblicitari sui servizi offerti, non vere insegne di esercizio. Le cabine, essendo amovibili e prive di autonoma organizzazione, struttura e lavoro umano, nonché non risultando come sedi o unità operative nel certificato della Camera di commercio, non possono essere equiparate alla sede dell'impresa, neppure secondaria. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado, liquidate in 300 euro.

Norme richiamate

  • Art. 17 del D.Lgs. 507/1993

    L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

    L'esenzione riguarda le insegne che identificano la sede dell'attività, intesa in senso tecnico come sede legale, principale o secondaria dell'impresa, e non qualsiasi luogo o apparecchiatura in cui venga materialmente erogato un servizio.

  • Art. 2-bis, comma 6, della Legge n. 75/2002

    La scritta qualificabile come insegna di esercizio deve avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.

    Il riferimento al luogo di svolgimento dell'attività deve essere collegato alla nozione tecnica di sede dell'impresa; non è sufficiente che il mezzo pubblicitario si trovi fisicamente nel luogo in cui il servizio viene prestato.

  • Art. 52 del D.Lgs. 446/1997

    Consente ai comuni di adottare regolamenti in materia tributaria, anche prevedendo eventuali esenzioni per insegne di esercizio di superficie superiore al limite ordinario.

  • Circolari n. 1/DPF dell'8 febbraio 2002 e n. 3/DPF del 3 maggio 2002

    Chiariscono che la sede dell'attività può comprendere la sede legale, principale o secondaria e che l'insegna di esercizio deve indicare almeno il nome o la denominazione dell'impresa e la tipologia dell'attività esercitata.

  • Sentenze della Corte di cassazione n. 27497, n. 27053 del 30 dicembre 2014 e n. 13023 del 24 giugno 2015

    Sono richiamate a sostegno dell'assoggettabilità all'imposta dei mezzi esposti su cabine o apparecchiature quando svolgono una funzione prevalentemente pubblicitaria e promozionale dei servizi offerti.

Massime di principio

  • L'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio richiede un collegamento con una sede dell'impresa riconoscibile e tecnicamente qualificabile, non con un semplice punto fisico in cui il servizio viene erogato.
  • Cabine, distributori automatici, box o macchinari amovibili, privi di autonoma organizzazione e non registrati come sedi o unità operative, normalmente non beneficiano dell'esenzione prevista per le insegne presso la sede.
  • Le scritte, immagini e indicazioni relative a prezzi, prodotti o servizi possono essere considerate messaggi pubblicitari, anche se apposte sul macchinario mediante il quale il servizio viene fornito.
  • Per valutare l'esenzione occorre distinguere tra una vera insegna identificativa dell'impresa e una comunicazione promozionale dei prodotti o servizi: solo la prima può rientrare nell'esenzione, se collocata presso una sede qualificabile e nel rispetto dei limiti dimensionali o regolamentari.
  • La presenza di una sede secondaria o unità locale formalmente risultante dai registri dell'impresa costituisce un elemento rilevante, ma deve comunque essere accompagnata da effettive caratteristiche organizzative e operative; la sola collocazione fisica dell'apparecchiatura non è sufficiente.

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