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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26481 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il diniego del rimborso dell’ILOR versata per gli anni 1974-1979, sostenendo che, poiché il tributo era stato pagato in applicazione di una norma successivamente dichiarata incostituzionale, avrebbe dovuto applicarsi il termine ordinario di prescrizione decennale previsto per l’indebito oggettivo, anziché il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Sono state inoltre dedotte la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., nonché un vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il termine decadenziale per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla data del versamento o da quella della ritenuta e si applica anche quando il tributo sia stato pagato sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale o incompatibile con il diritto dell’Unione europea. L’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità non può riaprire rapporti già esauriti per effetto della maturazione della decadenza o della prescrizione. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Il termine decorre dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata".

    La norma prevede un termine di decadenza per la richiesta di rimborso delle imposte sui redditi. Tale termine si applica anche ai tributi versati in base a una disposizione successivamente dichiarata incostituzionale.

  • Art. 2697 c.c.

    La disposizione è stata invocata dai ricorrenti in relazione all’onere della prova, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • Art. 112 c.p.c.

    La disposizione è stata richiamata dai ricorrenti per denunciare un vizio della decisione, senza che la Corte ravvisasse una violazione rilevante.

  • Art. 2934 c.c. e principi generali su prescrizione e decadenza

    La Corte ha valorizzato la funzione di prescrizione e decadenza quali strumenti di tutela della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche, idonei a rendere esaurito il rapporto anche rispetto agli effetti retroattivi delle pronunce di incostituzionalità.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 42 del 1980

    La pronuncia aveva determinato l’illegittimità costituzionale della disciplina sulla quale si fondava il pagamento dell’ILOR, ma non consentiva di superare la decadenza già maturata per la richiesta di rimborso.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13676 del 2014

    Ha ribadito il principio secondo cui la retroattività delle pronunce di incostituzionalità o di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea incontra il limite dei rapporti esauriti per prescrizione o decadenza.

Massime di principio

  • La richiesta di rimborso di un tributo deve normalmente rispettare il termine decadenziale speciale previsto dalla normativa tributaria, anche se il pagamento si fondava su una norma poi dichiarata incostituzionale.
  • La dichiarazione di incostituzionalità opera retroattivamente, ma non riapre i rapporti già definitivamente esauriti per la maturazione della prescrizione o della decadenza.
  • Il contribuente che ritenga di aver pagato un tributo non dovuto deve presentare tempestivamente l’istanza di rimborso, senza attendere necessariamente l’esito di un giudizio di costituzionalità o di compatibilità con il diritto europeo.
  • Quando esiste una disciplina speciale sul rimborso tributario, non è possibile sostituire automaticamente il termine di decadenza con il termine ordinario decennale dell’indebito oggettivo.
  • La certezza dei rapporti giuridici prevale sull’applicazione retroattiva della pronuncia favorevole quando il diritto al rimborso non è stato esercitato entro il termine previsto.

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