Sentenza del 21/12/2016 n. 26483 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che aveva riconosciuto alla società il diritto a usufruire integralmente del credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori disoccupati in aree svantaggiate negli anni 2003-2006. Il motivo principale riguardava la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, e della L. n. 289 del 2002, art. 63. In particolare, l'Agenzia contestava l'esclusione del limite previsto dalla regola de minimis, ritenuta dal giudice regionale inapplicabile perché l'agevolazione non avrebbe avuto natura di aiuto di Stato selettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che la L. n. 289 del 2002, art. 63, nel rinnovare gli incentivi alle assunzioni, manteneva ferme le disposizioni della L. n. 388 del 2000, art. 7, incluso il comma 10, che assoggettava il credito d'imposta alla regola de minimis e al relativo limite massimo triennale. Secondo la Corte, era quindi irrilevante stabilire se l'agevolazione costituisse o meno un aiuto di Stato ai sensi della normativa europea, poiché il limite era stato autonomamente previsto dal legislatore nazionale. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10
"all'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis"; "ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di Lire 180 milioni nel triennio"
La disposizione imponeva che il credito d'imposta fosse soggetto alla regola de minimis e al limite massimo cumulativo previsto nel triennio, indipendentemente dalla qualificazione dell'agevolazione come aiuto di Stato selettivo.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1
La norma ha rinnovato il regime degli incentivi alle assunzioni mantenendo ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni della L. n. 388 del 2000, art. 7, compreso il limite de minimis.
Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06
È la fonte comunitaria richiamata dalla normativa nazionale per individuare la regola de minimis applicabile al credito d'imposta e ai benefici cumulabili.
Art. 87 del Trattato CE
La Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della controversia, stabilire se il beneficio avesse natura di aiuto di Stato selettivo, perché il limite de minimis derivava direttamente dalla legge nazionale.
Massime di principio
- Quando una legge nazionale richiama espressamente la regola de minimis e stabilisce un tetto massimo per un'agevolazione fiscale, tale limite deve essere rispettato anche se si discute della qualificazione del beneficio come aiuto di Stato ai sensi del diritto europeo.
- Il rinnovo o la proroga di un'agevolazione fiscale mantiene normalmente applicabili le condizioni e i limiti della disciplina originaria, salvo che la nuova legge li modifichi espressamente.
- La verifica della selettività dell'aiuto di Stato può diventare irrilevante se il limite dell'agevolazione è imposto autonomamente dalla normativa nazionale tramite un rinvio alla disciplina de minimis.
- Nel calcolo del beneficio occorre considerare anche eventuali altre agevolazioni cumulabili, verificando che il totale non superi la soglia prevista nel periodo di riferimento.
- In presenza di una giurisprudenza consolidata formatasi dopo l'inizio del processo, il giudice può compensare integralmente le spese, anche quando una parte risulta sostanzialmente soccombente.
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