Cassazione Penale, Sentenza n. 15356/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva confermato la condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992 (fatto del 15.10.2017). Unico motivo di ricorso: violazione dell'art. 53, legge n. 689/1981 nella parte in cui la sentenza aveva respinto l'istanza di conversione della pena detentiva in ragione delle condizioni economiche del ricorrente, deducendo che non sarebbe necessario controllare le condizioni economiche dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di cinque anni maturato il 15.10.2022) e, considerata la causa estintiva, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto superfluo esaminare le doglianze sulla conversione della pena o eventuali vizi della motivazione, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui la presenza di una causa estintiva rende irrilevanti nullità o vizi e impedisce il rinvio al giudice di merito. Ha inoltre escluso la possibilità di pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., perché non è data l'evidenza dell'insussistenza del fatto. Ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Torino.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992
Norma che individua la contravvenzione ascritta al ricorrente; la sua sussistenza non è stata invece esaminata nel merito in Cassazione a causa dell'intervenuta prescrizione.
art. 53, legge n. 689 del 1981
Norma invocata dal ricorrente per ottenere la conversione della pena detentiva per motivi economici; la Corte di Cassazione non ha esaminato la questione nel merito perché il reato risultava già estinto per prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente l'assoluzione di merito quando risulti evidente l'insussistenza del fatto; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero, quindi non ha pronunciato un'assoluzione di merito.
Massime di principio
- Se in sede di legittimità emerge l'intervenuta prescrizione del reato, questa causa estintiva prevale e porta all'annullamento senza rinvio della sentenza, rendendo superflua la trattazione di altri motivi di merito o di eventuali nullità.
- La presenza di una causa estintiva impedisce il rinvio della decisione al giudice di merito, in quanto incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
- La questione sulla conversione della pena ai sensi dell'art. 53 l. 689/1981 deve essere valutata dal giudice quando non sussiste una causa estintiva; se invece il reato è prescritto, il giudice di legittimità può non pronunciarsi sul punto.
- L'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando sia manifestamente evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la semplice prescrizione non equivale a una assoluzione di merito.
- Nei procedimenti per contravvenzioni, anche quando il reato penale è estinto, possono essere disposte comunicazioni o trasmissioni agli organi amministrativi competenti (es. Prefetto) per gli adempimenti di competenza.
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