Cassazione Penale, Sentenza n. 31315/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza di condanna del 15/02/2022 (divenuta irrevocabile il 29/04/2023). La questione centrale riguardava il momento da cui far decorrere il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis comma 2 c.p.p.: la Corte d'appello aveva ritenuto che la conoscenza della sentenza coincidesse con il conferimento del mandato al difensore (21/10/2024) e aveva escluso la tempestività della domanda; il ricorrente invece sosteneva di aver acquisito personalmente la conoscenza della sentenza tramite visura del certificato del casellario giudiziale effettuata il 21/10/2024 e di aver presentato la richiesta di rescissione il 24/10/2024, entro il termine di 30 giorni, producendo la visura quale prova oggettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Bologna per nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto che il ricorrente avesse assolto all'onere di allegazione degli elementi idonei a comprovare la tempestività avendo prodotto il certificato del casellario giudiziale con data 21/10/2024, che dimostrava in modo oggettivo il momento della conoscenza dell'esistenza della sentenza. La Corte ha inoltre precisato che la sostituzione della locuzione "procedimento" con "sentenza" nell'art. 629-bis non comporta che il termine decorra dalla conoscenza dell'intero apparato motivazionale; per la decorrenza è sufficiente la conoscenza dell'esistenza della sentenza irrevocabile. L'ordinanza è stata dunque annullata con rinvio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Strumento di impugnazione in cassazione invocato dal ricorrente per denunciare inosservanza di norme procedurali (in particolare l'art. 629-bis comma 2).
art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine decadenziale di 30 giorni per la proposizione della richiesta di rescissione del giudicato dalla conoscenza della sentenza; la Corte ha interpretato che il termine decorre dalla conoscenza dell'esistenza della sentenza (non dall'acquisizione delle motivazioni) e che grava sul richiedente l'onere di allegare elementi oggettivi idonei a comprovare tale conoscenza.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 37
Ha sostituito la locuzione 'procedimento' con 'sentenza' nell'art. 629-bis; la Corte ha chiarito che tale modifica non sposta il termine di decorrenza verso la necessità di conoscere l'intero contenuto motivazionale della sentenza.
Massime di principio
- In una istanza di rescissione del giudicato il ricorrente ha l'onere di produrre elementi oggettivi e verificabili che dimostrino il momento in cui ha avuto conoscenza della sentenza; documenti come la visura del casellario giudiziale sono idonei a comprovare tale momento.
- Il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis, comma 2, corre dalla conoscenza dell'esistenza della sentenza irrevocabile e non dalla conoscenza integrale delle motivazioni o degli atti processuali.
- La data di conferimento del mandato al difensore non è automaticamente la prova della conoscenza della sentenza: se il ricorrente produce documentazione antecedente o coincidente che dimostra la conoscenza (es. visura datata), questa prevale e deve essere valutata.
- Annotazioni manuali sull'atto di nomina del difensore o altre indicazioni soggettive non hanno lo stesso valore probatorio di documenti ufficiali e datati (es. certificato del casellario, ricevute elettroniche, comunicazioni ufficiali).
- In casi in cui la conoscenza e il conferimento del mandato avvengono nello stesso giorno, è necessario valutare l'ordine cronologico e la natura degli elementi prodotti; la Corte deve esaminare la documentazione e non rigettare la domanda per una presunzione generalizzata.
- Prassi consigliata: conservare e allegare sempre documenti datati che attestino la consultazione del casellario, eventuali ricevute di accesso online, e ogni elemento temporale oggettivo utile a provare il momento della conoscenza, in modo da soddisfare l'onere di allegazione richiesto.
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