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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30116/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione di cinque motivi: 1) mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. (risarcimento del danno) per presunta tardività del risarcimento; 2) mancata declaratoria di estinzione del reato di oltraggio ai sensi dell'art. 341‑bis, comma 3 cod. pen., per presunto risarcimento tardivo e/o insufficiente all'ente di appartenenza; 3) vizio nel calcolo della pena e violazione del divieto di reformatio in peius in relazione al riconoscimento della continuazione tra i reati; 4) vizio di motivazione sulla responsabilità per il reato di lesioni (valutazione delle prove e attendibilità testi, in particolare della persona offesa in stato di ubriachezza); 5) vizio di motivazione sulla valutazione dell'annotazione di polizia giudiziaria e sua incompatibilità con dichiarazioni di teste.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondato il primo motivo, perché la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che il risarcimento nei confronti delle persone offese fosse avvenuto dopo l'apertura del dibattimento; per tale motivo ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'art. 62, n. 6 cod. pen. in relazione ai capi C) e D), con rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame e per eventuale rideterminazione della misura della pena. Il secondo motivo (estinzione del reato ai sensi dell'art. 341‑bis, comma 3) è stato respinto perché il risarcimento all'ente di appartenenza del pubblico ufficiale si è perfezionato, secondo gli elementi acquisiti, dopo l'apertura del dibattimento; pertanto non ricorrono i presupposti per l'estinzione. Il terzo motivo è stato assorbito in quanto collegato all'esito del primo; quarto e quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili come mera richiesta di diversa valutazione delle prove, non essendo emerso un vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 6, codice penale

    La circostanza attenuante per il risarcimento del danno richiede che il risarcimento avvenga prima del giudizio, inteso come prima dell'apertura del dibattimento; il riconoscimento può incidere sul trattamento sanzionatorio se provata la tempestività.

  • art. 341‑bis, comma 3, codice penale

    Per l'estinzione del reato è necessario congiuntamente che il risarcimento sia: a) nei confronti della persona offesa e dell'ente di appartenenza della persona offesa; b) avvenga prima del giudizio (prima dell'apertura del dibattimento); c) sia integrale. Se il pagamento all'ente è successivo all'apertura del dibattimento, non si verifica l'estinzione.

  • art. 606 codice di procedura penale

    Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione valuta i vizi di motivazione e l'esatta applicazione del diritto, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove fornendo una diversa riedizione dei fatti senza dimostrare un vizio motivazionale rilevante.

Massime di principio

  • Perché il risarcimento produca effetti attenuanti (art. 62, n. 6) o l'estinzione (art. 341‑bis, comma 3) è essenziale che il pagamento sia avvenuto prima dell'apertura del dibattimento; la documentazione prodotta in udienza che attesti pagamenti anteriori al dibattimento può giustificare il riconoscimento dell'attenuante.
  • Per l'estinzione ai sensi dell'art. 341‑bis è necessario il risarcimento anche all'ente di appartenenza della persona offesa e che tale risarcimento sia integrale e anteriore al giudizio; il mero risarcimento alla persona offesa non è sufficiente.
  • La Cassazione non può annullare una sentenza solo per avere una diversa lettura delle prove: deve essere dimostrato un vizio di motivazione o un errore giuridico; le critiche che chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili se non indicano un concreto vizio logico‑giuridico.
  • Se la Cassazione annulla con riguardo al riconoscimento di un'attenuante, il giudice di rinvio deve rivedere il trattamento sanzionatorio e rideterminare la pena applicando correttamente le circostanze riconosciute, evitando il divieto di reformatio in peius.
  • Nelle contestazioni sulla attendibilità di dichiarazioni (es. persona offesa in stato di alterazione per alcool), occorre che il ricorrente evidenzi elementi specifici e non solo una diversa interpretazione dei fatti; diversamente il giudizio di merito resta prevalente.

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