Regolamento (UE) 2024/1899
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1899 della Commissione, del 4 luglio 2024, che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine تين دجبة / Figues de Djebba iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/1899 dà attuazione, nell’Unione, alla registrazione internazionale della denominazione di origine "تين دجبة / Figues de Djebba" effettuata dalla Tunisia nell’ambito dell’Atto di Ginevra. Dopo la pubblicazione della registrazione, la valutazione della Commissione e l’assenza di opposizioni, il nome viene protetto in tutta l’Unione come denominazione di origine per un prodotto del tipo frutta. Il regolamento chiarisce inoltre che, negli Stati membri parti dell’Accordo di Lisbona, la protezione UE si sostituisce a quella nazionale, assicurandone però la continuità.
Protezione nell’Unione della denominazione di origine "تين دجبة / Figues de Djebba" iscritta nel registro internazionale dell’Atto di Ginevra.
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine "تين دجبة / Figues de Djebba", registrata internazionalmente come indicazione geografica/protezione di denominazione di origine ai sensi dell’Atto di Ginevra. La protezione vale per l’intero territorio dell’Unione europea e sostituisce il regime nazionale di protezione negli Stati membri che sono parti dell’Accordo di Lisbona, garantendo al contempo la continuità della protezione già concessa in tali Stati membri. Il nome identifica un prodotto del tipo "frutta". Il regolamento opera nei limiti della protezione già accordata nell’ordinamento UE e delle eventuali ipotesi di rifiuto, rinuncia, invalidazione o cancellazione previste dall’Atto di Ginevra, richiamate nei considerando.
Protezione nell’Unione della denominazione di origine "تين دجبة / Figues de Djebba"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1899 della Commissione dà protezione nell’Unione alla denominazione di origine tunisina "تين دجبة / Figues de Djebba", già iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nell’ambito dell’Atto di Ginevra. Il provvedimento si inserisce nel sistema delineato dal regolamento (UE) 2019/1753 per l’azione dell’Unione a seguito dell’adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona.
Contesto e presupposti della decisione
Dai considerando emerge che la richiesta di registrazione internazionale è stata presentata dalla Tunisia e notificata alla Commissione dall’Ufficio internazionale dell’OMPI il 27 settembre 2023. La registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini dell’eventuale opposizione e la Commissione ha poi valutato la registrazione secondo i criteri del regolamento (UE) 2019/1753, acquisendo anche informazioni supplementari dalla Tunisia sulla qualità, reputazione o caratteristiche del prodotto. La Commissione ha concluso che le condizioni richieste erano soddisfatte e, non essendo stata presentata alcuna opposizione, ha ritenuto opportuno accordare la protezione nell’Unione.
Oggetto della protezione
L’articolo 1 dispone che il nome "تين دجبة / Figues de Djebba", iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. Il regolamento precisa inoltre che il nome identifica un prodotto del tipo "frutta".
Ambito territoriale ed effetti rispetto alle protezioni nazionali
L’articolo 2 chiarisce che la protezione si applica all’intero territorio dell’Unione europea. Per gli Stati membri che sono parti dell’Accordo di Lisbona, la protezione unionale sostituisce il regime nazionale di protezione, ma al tempo stesso è espressamente garantita la continuità della protezione nazionale già concessa alla denominazione di origine interessata. Il regolamento, quindi, mira a coordinare il livello internazionale, quello unionale e quello nazionale nei rapporti con gli Stati membri aderenti all’Accordo di Lisbona.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere vincolante in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che assistono imprese e consorzi, il regolamento comporta che la denominazione "تين دجبة / Figues de Djebba" beneficia di protezione uniforme nell’Unione come denominazione di origine. Ne deriva che l’uso del nome, nei limiti della disciplina applicabile alle denominazioni protette, deve essere conforme alla tutela riconosciuta dal diritto UE e al quadro internazionale richiamato dal regolamento.
Disposizioni principali
Riconoscimento e protezione della denominazione di origine
L’articolo 1 dispone che il nome "تين دجبة / Figues de Djebba", iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. Il secondo comma specifica che il nome identifica un prodotto del tipo "frutta".
Ambito territoriale e rapporto con la protezione nazionale
L’articolo 2 stabilisce che la protezione si applica all’intero territorio dell’Unione europea e sostituisce il regime nazionale di protezione negli Stati membri che sono parti dell’Accordo di Lisbona. È espressamente garantita la continuità della protezione nazionale già concessa in tali Stati membri alla denominazione di origine "تين دجبة / Figues de Djebba".
Decorrenza e natura direttamente applicabile
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Presupposti procedurali della protezione
Dai considerando emerge che la registrazione internazionale è stata notificata alla Commissione il 27 settembre 2023 dall’Ufficio internazionale dell’OMPI, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire eventuali opposizioni, valutata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2019/1753 e ritenuta conforme anche sulla base di informazioni supplementari fornite dalla Tunisia. In assenza di opposizioni, la Commissione ha ritenuto opportuno concedere la protezione nell’Unione.
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