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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1850

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1850 della Commissione, del 4 luglio 2024, che garantisce la protezione nell'Unione alla denominazione di origine زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'atto di Ginevra

Normativa europea32024R1850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà attuazione, nell’ordinamento UE, alla registrazione internazionale della denominazione di origine tunisina «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk». Dopo la verifica dei presupposti previsti dal regolamento (UE) 2019/1753 e l’assenza di opposizioni, la Commissione dispone la protezione della denominazione in tutta l’Unione. La misura sostituisce il regime nazionale negli Stati membri parti dell’accordo di Lisbona, assicurando però la continuità della tutela già esistente. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Protezione nell’Unione europea della denominazione di origine internazionale «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk» per l’olio di oliva.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione di origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk», iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai sensi dell’atto di Ginevra. La protezione vale per l’intero territorio dell’Unione europea e riguarda il prodotto del tipo «olio di oliva». Il regolamento sostituisce il regime nazionale di protezione negli Stati membri che sono parti dell’accordo di Lisbona, garantendo al contempo la continuità della protezione nazionale già concessa in tali Stati membri.

Protezione nell’Unione della denominazione di origine «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1850 della Commissione dà attuazione alla protezione, nell’ordinamento dell’Unione, di una denominazione di origine tunisina registrata a livello internazionale ai sensi dell’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona. L’intervento si inserisce nel meccanismo previsto dal regolamento (UE) 2019/1753 per le denominazioni e indicazioni geografiche provenienti da Paesi terzi, dopo verifica dei presupposti e in assenza di opposizioni.

Contesto normativo e procedura di registrazione internazionale

I considerando chiariscono che, ai sensi dell’atto di Ginevra, le autorità competenti delle parti contraenti possono depositare domande di registrazione internazionale presso l’Ufficio internazionale dell’OMPI e che le altre parti contraenti devono proteggere le denominazioni registrate, salvo rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni. L’Ufficio internazionale ha notificato alla Commissione, il 27 settembre 2023, l’iscrizione del nome «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk» come denominazione di origine richiesta dalla Tunisia.

La registrazione internazionale è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per consentire eventuali opposizioni, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753. La Commissione ha inoltre svolto la valutazione prevista dall’articolo 5 del medesimo regolamento, richiedendo alla Tunisia informazioni supplementari sulle indicazioni relative alla qualità, reputazione o caratteristiche del prodotto, e ha concluso che le condizioni richieste risultano soddisfatte.

Assenza di opposizioni e decisione di protezione

La Commissione rileva di non aver ricevuto opposizioni ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753. Sulla base di tale esito, il regolamento dispone la protezione nell’Unione del nome registrato, conformemente al sistema internazionale dell’atto di Ginevra.

Oggetto della protezione

L’articolo 1 stabilisce che il nome «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk», iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. Il regolamento precisa altresì che la denominazione identifica un prodotto del tipo «olio di oliva».

Ambito territoriale ed effetti nei confronti dei regimi nazionali

L’articolo 2 estende la protezione all’intero territorio dell’Unione europea. Al tempo stesso, la protezione UE sostituisce il regime nazionale di protezione applicabile negli Stati membri che sono parti dell’accordo di Lisbona. Il regolamento precisa però che, in tali Stati membri, resta garantita la continuità della protezione nazionale già riconosciuta alla medesima denominazione di origine.

Base giuridica e coordinamento con altri atti dell’Unione

L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2019/1753, in particolare dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3. Nei considerando è richiamato anche il regolamento (UE) 2024/1143, in relazione al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose, istituito da tale regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riconoscimento e protezione nell’Unione

L’articolo 1 stabilisce che il nome «زيت زيتون تبرسق / Huile d'Olive Téboursouk», iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è protetto nell’Unione. Il secondo comma precisa che il nome identifica un prodotto del tipo «olio di oliva».

Estensione territoriale e coordinamento con i regimi nazionali

L’articolo 2 prevede che la protezione si applichi all’intero territorio dell’Unione europea. La protezione UE sostituisce il regime nazionale di protezione applicabile negli Stati membri che sono parti dell’accordo di Lisbona, ma è garantita la continuità della protezione nazionale già concessa in tali Stati membri alla medesima denominazione.

Presupposti procedurali e assenza di opposizioni

I considerando richiamano la notifica dell’iscrizione internazionale da parte dell’Ufficio internazionale dell’OMPI, la pubblicazione della registrazione internazionale nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini di eventuali opposizioni e la valutazione positiva della Commissione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753. È evidenziato che non sono state ricevute opposizioni ai sensi dell’articolo 6 di tale regolamento.

Base giuridica e coerenza con il quadro normativo UE

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2019/1753, in particolare dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3. Nei considerando si richiama inoltre l’atto di Ginevra e il regolamento di esecuzione comune dell’accordo di Lisbona e dell’atto di Ginevra, con riferimento alle informazioni supplementari chieste alla Tunisia sulla qualità, reputazione o caratteristiche del prodotto.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualeindicazioni geograficheprotezione delle denominazioni di originemercato internoprodotti agricoli

Testo integrale

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