Regolamento (UE) 2024/1893
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1893 della Commissione, del 4 luglio 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna con urgenza gli elenchi dell’Unione relativi agli Stati Uniti contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, in conseguenza di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame in Iowa e Minnesota. La Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione di alcune partite provenienti dalle zone interessate per tutelare lo stato sanitario dell’Unione. Le modifiche riguardano sia le zone autorizzate per il pollame e il materiale germinale di pollame, sia quelle per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Il regolamento produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per sospendere, in relazione a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti, l’ingresso nell’Unione di talune partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di partite provenienti dagli Stati Uniti rientranti negli elenchi di cui agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con particolare riguardo alle zone interessate dai focolai negli Stati dell’Iowa e del Minnesota. Le misure incidono sulle zone US-2.664, US-2.665 e US-2.666, identificate come aree soggette a restrizioni di 10 km attorno agli stabilimenti interessati. Le categorie interessate sono il pollame e il materiale germinale di pollame, nonché le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli dagli Stati Uniti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1893 della Commissione interviene con urgenza sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, aggiornando gli elenchi delle zone statunitensi autorizzate all’ingresso nell’Unione per talune categorie di animali e prodotti di origine animale. La misura è adottata in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame negli Stati dell’Iowa e del Minnesota, con l’obiettivo di tutelare lo stato sanitario dell’Unione.
Contesto normativo e base giuridica
L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, che disciplina la sanità animale nell’Unione e prevede, agli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1, che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale avvenga solo da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi pertinenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 definisce le prescrizioni sanitarie che tali partite devono rispettare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi delle provenienze ammesse e le norme generali applicabili a tali elenchi.
Motivazione della misura
La Commissione rileva che gli Stati Uniti hanno notificato tre focolai di HPAI nel pollame, confermati il 21 giugno 2024 e il 27 giugno 2024 tramite analisi di laboratorio RT-PCR. L’autorità veterinaria statunitense ha reagito istituendo zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e applicando una politica di abbattimento totale per contenere la diffusione della malattia. Valutate le informazioni fornite, la Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone colpite per proteggere lo stato sanitario dell’Unione.
Ambito delle modifiche agli allegati V e XIV
Il regolamento modifica due allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404:
- l’allegato V, relativo alle partite di pollame e materiale germinale di pollame;
- l’allegato XIV, relativo alle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Per gli Stati Uniti vengono inserite tre nuove zone: US-2.664, US-2.665 e US-2.666. Nell’allegato V, parte 2, le zone sono descritte in modo puntuale:
- US-2.664: Stato dell’Iowa, Sac County, zona circolare di 10 km di raggio con punto nord alle coordinate 94.9790233°W 42.5787866°N;
- US-2.665: Stato del Minnesota, Otter Tail County, zona circolare di 10 km di raggio con punto nord alle coordinate 95.6672050°W 46.7548956°N;
- US-2.666: Stato del Minnesota, Swift County, zona circolare di 10 km di raggio con punto nord alle coordinate 95.4074309°W 45.4849444°N.
Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce Stati Uniti, tali zone sono aggiunte con riferimento alle partite interessate e alle date di decorrenza indicate (21 giugno 2024 per US-2.664; 27 giugno 2024 per US-2.665 e US-2.666).
Effetti pratici per operatori e importatori
L’effetto pratico della modifica è la sospensione, per le zone indicate, dell’autorizzazione all’ingresso nell’Unione delle categorie contemplate dagli allegati interessati. Per gli operatori del settore avicolo e per gli importatori, ciò implica la necessità di verificare la provenienza effettiva delle partite e la corrispondenza con le zone ancora ammesse negli elenchi UE, al fine di evitare l’ingresso di merci provenienti da aree soggette a restrizione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea che la misura richiede applicazione immediata in ragione dell’evoluzione epidemiologica negli Stati Uniti. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità sanitaria
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare degli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1. La finalità è aggiornare gli elenchi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, alla luce della situazione epidemiologica dell’HPAI negli Stati Uniti.
Motivazione della sospensione per le zone interessate
A seguito della notifica di tre focolai di HPAI nel pollame negli Stati dell’Iowa e del Minnesota, confermati il 21 giugno 2024 e il 27 giugno 2024 mediante RT-PCR, le autorità statunitensi hanno istituito zone di restrizione di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha ritenuto opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate per proteggere lo stato sanitario dell’Unione.
Modifiche all’allegato V del regolamento (UE) 2021/404
Nella parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.664, US-2.665 e US-2.666 dopo la zona US-2.663. Nella parte 2 sono inserite le descrizioni territoriali: US-2.664 (State of Iowa, Sac County, zona circolare di raggio 10 km con punto nord alle coordinate 94.9790233°W 42.5787866°N), US-2.665 (State of Minnesota, Otter Tail County, zona circolare di raggio 10 km con punto nord alle coordinate 95.6672050°W 46.7548956°N) e US-2.666 (State of Minnesota, Swift County, zona circolare di raggio 10 km con punto nord alle coordinate 95.4074309°W 45.4849444°N).
Modifiche all’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404
Nella parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.664, US-2.665 e US-2.666 dopo la zona US-2.663. Le nuove voci incidono sull’autorizzazione all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con date di riferimento 21 giugno 2024 e 27 giugno 2024.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione ne evidenzia l’urgenza in ragione dell’attuale situazione epidemiologica negli Stati Uniti.
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