Cassazione Civile, Ordinanza n. 38585/2021 del 06/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una persona che, la sera del 28 settembre 2010, cadde rovinosamente su un marciapiede nel territorio comunale a causa di una disconnessione del piano di calpestio, riportando lesioni personali. In primo grado il tribunale rigettò la domanda; in appello il rigetto fu confermato perché la corte territoriale ritenne che il dislivello fosse di entità modesta e che, in assenza di illuminazione pubblica, un pedone mediamente diligente avrebbe dovuto aumentare la prudenza. La corte d'appello concluse che il comportamento disattento della danneggiata integrasse caso fortuito, interrompendo il nesso causale e escludendo la responsabilità del comune ex art. 2051 c.c. Nel ricorso per cassazione furono dedotti tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697 e 2051 c.c., sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente disatteso il quadro probatorio, valorizzando in modo non corretto CTU, dichiarazioni del personale sanitario e testimonianze, e negando senza base la responsabilità del custode; (2) violazione degli artt. 2043 e 345 c.p.c., oltre a contraddittorietà e illogicità, assumendo che il pericolo fosse non visibile e non prevedibile e che la corte avrebbe dovuto applicare la disciplina aquiliana; (3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 116 e 112 c.p.c., per asserita errata indicazione del cognome della ricorrente, pretesa mancata valutazione delle prove, omessa spiegazione sull'inapplicabilità dell'art. 2043 c.c., illegittima condanna al contributo unificato e pretesa mancata contestazione della dinamica del sinistro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione del principio secondo cui chi usa un bene demaniale deve adottare la cautela imposta dalla conformazione dei luoghi; se il comportamento dell'utente ha avuto incidenza esclusiva nella produzione dell'evento, esso integra caso fortuito idoneo a escludere il nesso eziologico con la cosa custodita. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva in cassazione una questione nuova, non risultando dimostrato che la pretesa applicazione dell'art. 2043 c.c. fosse stata dedotta nei gradi di merito. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, spiegando che l'errore materiale nel cognome non incideva sull'identificazione della parte, che la statuizione sul contributo unificato non è impugnabile perché ha natura meramente fiscale e non decisoria, e che la censura sulla valutazione delle prove non integra un vizio deducibile come violazione dell'art. 116 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
La responsabilità del custode è esclusa quando il comportamento dell'utente del bene demaniale abbia avuto incidenza esclusiva nell'evento, costituendo caso fortuito e interrompendo il nesso causale tra cosa e danno.
art. 2697 c.c.
La doglianza sul riparto dell'onere probatorio è stata respinta perché tradiva una richiesta di diversa valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
art. 2043 c.c.
La questione relativa alla sua applicazione è stata dichiarata inammissibile perché prospettata come tema nuovo in cassazione, senza prova della sua deduzione nei gradi di merito.
art. 345 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata dichiarata inammissibile in quanto basata su una questione nuova non trattata nel giudizio di appello.
art. 116 c.p.c.
Non è configurabile violazione dell'art. 116 c.p.c. quando si contesta soltanto la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
La dedotta omessa pronuncia è stata esclusa, poiché le ulteriori censure erano o infondate o assorbite.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso vizi processuali rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il custode può andare esente da responsabilità quando il fatto dannoso sia causalmente attribuibile in via esclusiva alla condotta imprudente della vittima, che assume valore di caso fortuito.
- Chi impugna in cassazione deve censurare questioni già devolute e decise nei precedenti gradi di merito; la proposizione di un tema nuovo determina l'inammissibilità del motivo.
- La valutazione delle prove e la scelta delle risultanze ritenute più attendibili appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione dell'art. 116 c.p.c., salvo anomalie motivazionali giuridicamente rilevanti.
- Un errore materiale nella motivazione che non impedisca l'esatta identificazione della parte non determina nullità della sentenza.
- La statuizione sull'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002 ha natura fiscale e non decisoria, sicché non è oggetto di impugnazione nel merito.
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