Cassazione Penale, Sentenza n. 31724/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per la nullità derivante dalla violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., e ha esaminato la condizione di procedibilità alla luce del d.lgs. 150/2022. Non essendo stata presentata querela entro il termine transitorio (30/03/2023), è mancata la condizione di procedibilità del reato; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.: il decreto di citazione per la formazione del giudizio di appello era stato notificato il 21/10/2022 per udienza del 03/11/2022 (termine inferiore ai 20 giorni), la difesa depositò memoria il 27/10/2022 eccependo il mancato rispetto del termine, ma la Corte d'appello celebrò il giudizio cartolare il 03/11/2022 senza affrontare l'eccezione e senza rinviare. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 il delitto di furto aggravato è divenuto procedibile a querela di parte e non risulta presentata querela nei termini transitori previsti, per cui manca la condizione di procedibilità.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine dilatorio non inferiore a venti giorni per la comparizione dell'imputato nel giudizio di appello cartolare: la sua inosservanza integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, rilevabile o deducibile prima della deliberazione della sentenza ai sensi dell'art. 180 c.p.p.
art. 180, cod. proc. pen.
Indica il termine entro cui devono essere dedotte le nullità (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado), rilevante per la tempestiva eccezione della nullità di cui all'art. 601.
d.lgs. 150/2022, art. 2
art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022
Ha trasformato, a decorrere dal 30/12/2022, il delitto di furto aggravato in reato procedibile a querela di parte, salvo le ipotesi dell'art. 624, comma 3, cod. pen.; tale modifica incide sulla condizione di procedibilità dell'azione penale per i fatti commessi anteriormente.
art. 85, comma 1, d.lgs. 150/2022 (e art. 5-bis d.l. 162/2022 conv. legge 199/2022)
termine transitorio 30 marzo 2023 stabilito dall'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, come modificato dall'art. 5-bis d.l. n. 162/2022, convertito con legge n. 199/2022
Fissa il termine entro il quale la querela doveva essere presentata per gli illeciti commessi anteriormente, rilevando per la verificazione della procedibilità; la sua inosservanza determina la carenza della condizione di procedibilità.
art. 2, comma 4, cod. pen.
art. 2, comma 4, cod. pen.
Principio della legge più favorevole (lex mitior) applicabile in materia di procedibilità/elementi che influiscono sulla perseguibilità del reato: la querela ha natura mista e la sua disciplina richiede l'applicazione delle regole di favore nel caso di successione di leggi.
art. 624 cod. pen. (e comma 3)
art. 624 cod. pen.; comma 3 (eccezioni)
Norma sostanziale sul furto aggravato; il d.lgs. 150/2022 ha lasciato salve le ipotesi contemplate dal comma 3 in cui non opera la procedibilità a querela.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello cartolare, la notifica del decreto di citazione deve rispettare il termine non inferiore a 20 giorni previsto dall'art. 601, comma 3 c.p.p.; la sua inosservanza, se eccepita tempestivamente, configura nullità rilevabile in Cassazione e può portare all'annullamento della sentenza di secondo grado.
- La nullità derivante dalla violazione del termine dilatorio va dedotta o rilevata prima della deliberazione della sentenza di appello (art. 180 c.p.p.); il difensore deve eccepirla tempestivamente per preservare il diritto dell'imputato.
- In casi di giudizio cartolare durante regimi emergenziali, il rinvio preliminare del processo e la concessione integrale di un nuovo termine di 20 giorni, con avviso al difensore via PEC, possono sanare la violazione rilevata, purché risulti una effettiva rappresentanza e comunicazione all'imputato tramite difensore.
- Quando una norma successiva rende la perseguibilità di un reato subordinata alla querela di parte, è necessario verificare i termini transitori e l'effettiva presentazione della querela: l'assenza di tale atto nei termini previsti determina la mancanza della condizione di procedibilità e l'impossibilità di sostenere l'azione penale.
- La querela ha natura 'mista' (sostanziale e processuale): nelle successioni di norme si applica la legge più favorevole al reo (lex mitior) salvo il caso di sentenza irrevocabile; tuttavia, la modificazione del regime di procedibilità non travolge automaticamente i giudicati irrevocabili.
- In presenza di sospetti profili di nullità o di sopravvenuta mancanza di procedibilità, la Cassazione può annullare senza rinvio quando l'azione penale non poteva essere iniziata per assenza della condizione di procedibilità.
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