Sentenza n. 1711/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2098/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, che aveva condannato il Ministero a riconoscergli, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, recava una formula generica riferita al diritto alla carta docente e non indicava né il Tribunale amministrativo competente né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. Il ricorrente non era assistito in camera di consiglio. La questione riguarda quindi la validità della procura speciale nel processo amministrativo telematico, la possibilità di considerare la procura cartacea digitalizzata come apposta in calce al ricorso, la sanabilità del vizio e l'eventuale concessione dell'errore scusabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito la pretesa di ottemperanza. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La formula utilizzata, limitata al riconoscimento del diritto alla carta docente, era insufficiente perché non consentiva di identificare la specifica controversia di ottemperanza né il giudicato da eseguire. La procura, essendo redatta su foglio analogico separato e poi depositata come copia informatica unitamente a un ricorso nativo digitale, non poteva beneficiare dell'eccezione relativa alla procura apposta in calce o a margine del ricorso: la mera congiunzione telematica dei documenti non assorbe il requisito di specialità e non dimostra che la parte avesse contezza del contenuto dell'atto, né che la procura fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere formata soltanto in vista della notificazione o del deposito. Ha escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Ha inoltre escluso l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., ritenendo che la pronuncia dell'Adunanza plenaria non avesse innovato il quadro normativo, ma avesse confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la condotta più prudente. Il rilievo d'ufficio non ha richiesto l'ordinanza prevista dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato al contraddittorio sulla questione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della definizione in rito del giudizio.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura del difensore che sottoscrive il ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria davanti alla quale il ricorso è proposto.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la procura al processo telematico, ma non elimina, secondo il TAR, l'esigenza che la procura separata contenga elementi esaustivi sull'oggetto della controversia e non dimostra da sola la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile; non consente tuttavia, secondo il TAR, di sanare una procura speciale mancante al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare nel processo amministrativo l'originaria mancanza del requisito di ammissibilità della procura speciale.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è applicabile quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando i difensori non partecipano all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati per evidenziare la generalizzata obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della pretesa riconosciuta nel giudicato civile da eseguire.
art. 124 disposizioni di attuazione c.p.c.
È richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve consentire di individuare concretamente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una formula generica riferita a una categoria di pretese non è sufficiente quando non identifica il giudizio specifico.
- La procura redatta su foglio analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diviene valida per il solo fatto della congiunzione telematica con il ricorso: la procura deve contenere in sé elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva volontà di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
- La mancanza o genericità della procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante successiva rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile per regolarizzare una procura generica quando la pronuncia successiva abbia confermato, e non innovato, un quadro interpretativo già caratterizzato da orientamenti sufficientemente conoscibili: la scelta dell'opzione meno prudente non integra di per sé errore scusabile.
- Quando il difensore della parte non compare all'udienza o alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a provocare il contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. su una questione rilevata d'ufficio e posta a fondamento della decisione, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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