Sentenza n. 644/2026 - Palermo, Sezione 2
per il risarcimento: - dei danni asseritamente patiti dalla ricorrente, in seguito alla nota prot. n. 92046 dell’11 settembre 2019, con cui l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale aveva riscontrato negativamente una richiesta di verifica della sussistenza dell’accreditamento della ricorrente medesima tra gli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana e dal successivo provvedimento confermativo prot. n. 36910 del 4 giugno 2020, annullati con sentenza del CGARS n. 807 dell’11 luglio 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: domanda risarcitoria per i danni derivanti da provvedimenti amministrativi che avevano negato o ritenuto cessato l’accreditamento dell’impresa e per la successiva mancata esecuzione del giudicato
Esito
La controversia
L’impresa ha chiesto il risarcimento di euro 2.765.555,01, sostenendo che i provvedimenti regionali del 2019 e del 2020, successivamente annullati dal CGARS, le avessero impedito di svolgere l’attività di formazione professionale, con perdita di fatturato, danni economici, morali e all’immagine. Ha inoltre dedotto che l’Amministrazione non avrebbe dato esecuzione alla sentenza del CGARS, impedendo la ripresa dell’attività e la partecipazione a nuovi progetti formativi, anche finanziati tramite PNRR. La domanda comprendeva quindi sia il risarcimento ex art. 30, comma 2, c.p.a. per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa nel periodo anteriore al giudicato, sia il ristoro ex art. 112, comma 3, c.p.a. per i pregiudizi successivi asseritamente derivanti dalla mancata esecuzione del giudicato. Il giudizio era stato riassunto davanti al TAR dopo che il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha distinto le due componenti della domanda. Quanto ai danni successivi al passaggio in giudicato della sentenza del CGARS, ritenuti causalmente riconducibili alla mancata esecuzione del giudicato, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale: ai sensi degli artt. 112, comma 3, e 113, comma 1, c.p.a., la relativa azione deve essere proposta davanti al giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire, cioè il CGARS, quale giudice dell’ottemperanza. La domanda può essere riproposta davanti al giudice competente nel termine ordinario di prescrizione. Quanto alla domanda risarcitoria per l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi anteriori al giudicato, il TAR l’ha rigettata. Pur essendo stata riconosciuta l’illegittimità degli atti con la sentenza del CGARS, non è stato dimostrato l’elemento soggettivo della responsabilità dell’Amministrazione. La difforme interpretazione della disciplina tra TAR e CGARS, la novità della questione e le difficoltà interpretative del quadro normativo integravano un’ipotesi di errore scusabile, escludendo negligenza o imperizia dell’Amministrazione. Il difetto dell’elemento soggettivo ha reso superfluo l’esame del nesso causale e degli ulteriori elementi della responsabilità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, c.p.a.
La responsabilità risarcitoria per illegittimo esercizio dell’attività amministrativa richiede, oltre all’illegittimità dell’atto, la prova del nesso causale, del danno e dell’imputabilità dell’illecito all’Amministrazione almeno a titolo di colpa.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza…azione di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione
La domanda risarcitoria per danni derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato può essere proposta davanti al giudice dell’ottemperanza.
art. 113, comma 1, c.p.a.
Il ricorso si propone…al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta
La competenza funzionale sull’azione di ottemperanza e sulle domande risarcitorie connesse spetta al giudice che ha emesso il provvedimento giudiziale da eseguire.
art. 14, comma 3, c.p.a.
La competenza funzionale inderogabile in materia di ottemperanza spetta, nella fattispecie, al CGARS quale giudice che ha pronunciato la sentenza da eseguire.
D.P. Reg. n. 25/2015
Il regolamento regionale sull’accreditamento degli organismi formativi è stato oggetto di interpretazioni difformi tra TAR e CGARS; tale difficoltà interpretativa ha contribuito a escludere la colpa dell’Amministrazione nell’adozione degli atti poi annullati.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento dei danni causalmente riconducibili alla mancata esecuzione, violazione o elusione di un giudicato deve essere proposta davanti al giudice dell’ottemperanza, individuato nel giudice che ha emesso il provvedimento giudiziale da eseguire; tale competenza è funzionale e inderogabile.
- L’annullamento di un provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno: occorre dimostrare anche il danno, il nesso causale e l’imputabilità dell’illegittimità all’Amministrazione almeno a titolo di colpa.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione può essere esclusa quando l’illegittimità dell’atto sia maturata in un quadro normativo e fattuale caratterizzato da obiettiva complessità, novità della questione o contrasti giurisprudenziali, tali da integrare errore scusabile.
- In presenza di errore scusabile, il difetto dell’elemento soggettivo esclude la responsabilità dell’Amministrazione e rende superfluo l’esame degli ulteriori elementi costitutivi dell’illecito risarcitorio.
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