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Sentenza

Sentenza n. 204/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’ottemperanza/esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro, n. 459/2025, pubblicata il 17.02.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26.03.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “condanna la parte convenuta a corrispondere alla parte ricorrente la complessiva somma di €.1.396,00 - a titolo di “retribuzione professionale docenti” – in riferimento ai periodi specificati in ricorso, oltre al maggiore importo tra rivalutazione ed interessi legali, dal dovuto all’effettivo soddisfo; 2. condanna, altresì, il MINISTERO convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi €.1.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell’I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione.”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 459/2025, quanto al pagamento della retribuzione professionale docenti e degli accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 459/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 26 marzo 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.396,00 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre al maggiore importo tra rivalutazione e interessi legali, nonché delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva accreditato le somme principali. L’Amministrazione ha documentato il pagamento delle spese legali e ha riferito che le somme dovute a titolo di retribuzione professionale docenti risultavano nello stato “in liquidazione”, per un importo netto di euro 976,57, ma non ha dimostrato l’effettivo pagamento della sorte capitale e dei relativi accessori. Il ricorrente ha quindi insistito per l’accoglimento della domanda.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto nei limiti indicati in motivazione. Ha verificato la regolarità processuale del ricorso, rilevando il rispetto del dimezzamento dei termini di deposito previsto per il rito camerale e delle condizioni dell’art. 114 c.p.a.; ha inoltre constatato che la sentenza del giudice ordinario non era stata appellata ed era stata notificata al Ministero con formula esecutiva. Il Collegio ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., precisando che l’ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, è limitata alla stretta esecuzione del giudicato e costituisce un dovere inderogabile per l’amministrazione destinataria dell’ordine giudiziale. Ha ritenuto non sufficiente la mera messa in liquidazione delle somme, poiché risultava provato soltanto il pagamento delle spese legali e non l’accredito della retribuzione professionale docenti, degli interessi o della rivalutazione eventualmente dovuti. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Taranto entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, detraendo gli importi eventualmente già versati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per l’adempimento. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il ricorso di ottemperanza deve rispettare il dimezzamento dei termini di deposito previsto per il rito camerale.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata ai fini della verifica della regolarità del ricorso di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    L’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima del decorso infruttuoso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del giudizio amministrativo seguono la soccombenza, salvo diversa motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese di giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • L’oggetto del giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi a domande ulteriori, anche se collegate al rapporto sostanziale definito dalla sentenza.
  • La mera messa in liquidazione delle somme dovute non equivale all’integrale esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria: l’amministrazione deve dimostrare l’effettivo pagamento della sorte capitale e degli accessori dovuti.
  • L’esecuzione dell’ordine contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per la pubblica amministrazione destinataria e per i suoi rappresentanti e funzionari.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per adottare in via sostitutiva gli atti necessari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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