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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08030/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avviso di accertamento Iva per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di una società in liquidazione e della società cessionaria di un ramo d'azienda, contestando operazioni soggettivamente inesistenti ovvero abuso del regime del margine. I ricorsi delle contribuenti erano stati respinti in primo grado e parzialmente accolti in secondo grado solo per una specifica fattura, con rigetto del resto e compensazione parziale delle spese. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma in pendenza del giudizio hanno depositato istanza di rinuncia al ricorso, allegando la comunicazione dell'Agenzia attestante l'estinzione del debito d'imposta per adesione alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese; la rinuncia è stata ribadita in memoria.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, richiamando l'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, e l'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre precisato che, per effetto di tali previsioni, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატativo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità originaria del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata della controversia comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato quale base normativa per l'estinzione del giudizio tributario a seguito della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità/improponibilità del ricorso, trattandosi di norma di stretta interpretazione.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Richiamato solo in relazione al deposito della memoria nel procedimento in camera di consiglio.

  • d.l. n. 119 del 2018

    È la disciplina della definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del debito e quindi la cessazione della materia del contendere.

  • l. n. 136 del 2018

    Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Codice del processo tributario, richiamato per l'estinzione del giudizio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    È il testo unico sulle spese di giustizia, nella parte sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, quando comporti l'estinzione del debito d'imposta e la rinuncia al ricorso, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando il processo si estingue per cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio di legittimità restano regolate dalla disciplina speciale richiamata e sono poste a carico della parte che le ha anticipate.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il soccombente non si applica alla pronuncia di estinzione del giudizio, poiché la norma ha natura eccezionale e di stretta interpretazione.
  • La rinuncia al ricorso, se intervenuta dopo la definizione agevolata della controversia e documentata, può condurre alla declaratoria di estinzione senza esame dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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