Ordinanza n. 537/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto del Presidente della Repubblica del 5.09.2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. -OMISSIS- del 10.10.2025, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Marano di Napoli e la nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria per 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 D.Lgs. n. 267/2000; - della Relazione del Ministero dell'Interno del 2.09.2025, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 05.09.2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. -OMISSIS- del 10.10.2025; - della Relazione della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- del 16.06.2025, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 05.09.2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. -OMISSIS- del 10.10.2025; - ove occorra, della delibera del Consiglio dei Ministri del 4.09.2025, non conosciuta; - ove occorra, ancora, del parere del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica del 09.06.2025, non conosciuto; - ove e per quanto occorra, del decreto con il quale il Ministero dell'Interno ha conferito al Prefetto di Napoli delega per l'esercizio dei poteri di accesso, ai sensi dell'art. 1 co. 4 D.L. n. 629/82, non conosciuto; - del decreto del Prefetto di Napoli del 12.02.2025, con il quale si è nominata la Commissione Ispettiva ed è stato disposto l'accesso degli organi di verifica presso il Comune di Marano di Napoli, non conosciuto; - della Relazione Conclusiva della Commissione di Accesso del 12.05.2025, non conosciuta; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, i Verbali e le Relazioni della Commissione di Accesso e delle Forze dell'Ordine, non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio Comunale di Marano di Napoli e nomina di una Commissione Straordinaria, con i relativi atti istruttori e presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica del 5 settembre 2025, con cui è stato disposto, ai sensi dell'art. 143 d.lgs. 267/2000, lo scioglimento del Consiglio Comunale di Marano di Napoli e la nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria dell'ente per diciotto mesi. Sono stati impugnati anche la relazione del Ministero dell'Interno, la relazione della Prefettura di Napoli, nonché, ove occorra, la delibera del Consiglio dei Ministri, il parere del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, gli atti di delega ministeriale, il decreto prefettizio di nomina della Commissione Ispettiva e di accesso presso il Comune, la relazione conclusiva della Commissione di Accesso e tutti gli atti presupposti, collegati e conseguenziali. Il ricorrente ha formulato un'istanza istruttoria chiedendo l'acquisizione integrale degli atti del procedimento di scioglimento, senza omissis né oscuramenti, con riserva di proporre motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia del ricorrente all'istanza cautelare e non ha deciso nel merito la domanda di annullamento. Ha ritenuto necessario acquisire dalle amministrazioni resistenti gli atti integrali del procedimento di scioglimento, compresi gli allegati, in versione digitale e con una copia cartacea, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Il deposito deve avvenire senza oscuramenti, nel rispetto delle cautele derivanti dalla natura classificata degli atti, qualificati come riservati ai sensi dell'art. 42 l. 124/2007. La conoscenza dei documenti da parte dei soggetti processuali è stata circoscritta allo stretto ambito del giudizio, ai sensi dell'art. 262 c.p. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 25 marzo 2026 e sono state compensate le spese della fase. Il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 143 d.lgs. 267/2000
È la base normativa del decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina della Commissione Straordinaria, ma l'ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
art. 1, comma 4, d.l. 629/1982
È richiamato quale base del decreto ministeriale di delega al Prefetto per l'esercizio dei poteri di accesso; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.
art. 42 l. 124/2007
La disposizione è richiamata per qualificare gli atti del procedimento come documenti classificati «riservati» e per assoggettarne conservazione e ostensione alle cautele previste dal relativo ottavo comma.
art. 262 c.p.
La conoscenza degli atti classificati da parte dei soggetti processuali è circoscritta allo stretto ambito processuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento, a tutela dei loro diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando gli atti del procedimento amministrativo impugnato sono necessari per la decisione e risultano solo parzialmente conoscibili o oscurati, il giudice amministrativo può disporne l'acquisizione integrale dalle amministrazioni resistenti, anche ai fini dell'eventuale proposizione di motivi aggiunti.
- L'acquisizione e l'ostensione processuale di documenti classificati come riservati devono avvenire in versione integrale, ma nel rispetto delle cautele previste dalla disciplina sul segreto e sulla classificazione; la conoscenza delle parti è circoscritta allo stretto ambito processuale.
- La natura riservata di documenti amministrativi non impedisce in assoluto la loro acquisizione nel processo amministrativo, ma impone modalità di deposito, conservazione e conoscenza compatibili con le cautele normative applicabili.
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