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Sentenza

Sentenza del 11/12/2018 n. 2843 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - caparra confirmatoria -esclusione dal campo di applicazione dell'imposta - consegue. Caparra confirmatoria - riqualificazione come anticipo del prezzo - onere probatorio - spetta all'Ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La caparra è stata considerata effettivamente caparra confirmatoria e non anticipo del prezzo. Di conseguenza, è stata esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. È stato affermato che l'onere di dimostrare, mediante documenti e prove, la diversa natura della somma gravava sull'Ufficio, il quale non poteva procedere alla riqualificazione in assenza di adeguato supporto probatorio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione fiscale della somma versata nell'ambito di un contratto di permuta immobiliare. Il contribuente sosteneva che si trattasse di una caparra confirmatoria, versata a garanzia del buon esito dell'operazione e quindi estranea al campo di applicazione dell'IVA. L'Ufficio riteneva invece che la somma costituisse un anticipo del corrispettivo e fosse pertanto soggetta a IVA. La riqualificazione richiedeva adeguati elementi documentali e probatori.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA

    Le somme aventi natura di caparra confirmatoria, in quanto destinate a garantire l'adempimento dell'operazione e non a remunerare una cessione o prestazione, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

  • Disciplina civilistica della caparra confirmatoria

    La caparra confirmatoria svolge una funzione di garanzia e predeterminazione delle conseguenze dell'inadempimento, distinguendosi dall'acconto o dall'anticipo del prezzo. La qualificazione deve essere valutata in base al contenuto del contratto e agli elementi probatori disponibili.

Massime di principio

  • La caparra confirmatoria, se realmente destinata a garantire l'adempimento e non a remunerare anticipatamente l'operazione, non costituisce di regola un corrispettivo soggetto a IVA.
  • La mera qualificazione formale utilizzata dalle parti non è sempre decisiva: occorre esaminare il contratto, la funzione economica della somma e la documentazione complessiva.
  • Se l'Amministrazione intende riqualificare una caparra come anticipo del prezzo, deve fornire elementi concreti e documentati che dimostrino la natura corrispettiva della somma.
  • In caso di contestazione, è opportuno conservare il contratto, le clausole relative alla caparra, la contabilità e ogni documento che evidenzi la funzione di garanzia e l'eventuale restituzione o imputazione della somma.
  • La distinzione tra caparra e anticipo incide direttamente sul trattamento IVA: l'anticipo del prezzo è normalmente collegato a un'operazione imponibile, mentre la caparra confirmatoria, prima dell'inadempimento o della sua imputazione al prezzo, resta estranea al campo IVA.

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