Sentenza del 11/12/2018 n. 48 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Avviso di accertamento IRES- Contraddittorio Preventivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso di accertamento fosse illegittimo perché emesso senza un previo contraddittorio con il contribuente. La contestazione si fondava sull’asserita esistenza di un diritto generale del contribuente a essere sentito prima dell’emissione dell’atto impositivo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nell’ordinamento italiano, non esisteva un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Il principio del contraddittorio di derivazione comunitaria è stato ritenuto applicabile ai tributi armonizzati, mentre l’IRES è un tributo non armonizzato. Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa che imponesse il contraddittorio preventivo per quel procedimento, la mancata interlocuzione non comportava l’illegittimità dell’avviso.
Norme richiamate
Principio del contraddittorio preventivo di derivazione comunitaria
Non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge.
Il contraddittorio preventivo non opera automaticamente in ogni procedimento tributario, ma richiede una specifica base normativa oppure, secondo l’orientamento richiamato, può trovare applicazione per i tributi armonizzati in quanto principio di matrice unionale.
IRES
L’IRES è stata considerata un tributo non armonizzato; di conseguenza, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non determina di per sé l’illegittimità dell’avviso di accertamento, salvo una specifica previsione legislativa.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non rende automaticamente nullo o annullabile un avviso di accertamento: occorre verificare se una norma imponga espressamente tale adempimento.
- Per i tributi non armonizzati, come l’IRES secondo l’orientamento richiamato, il contribuente non può fondare la contestazione sulla sola esistenza di un principio generale di contraddittorio preventivo.
- Per i tributi armonizzati, il contraddittorio può assumere maggiore rilevanza in ragione dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea; tuttavia, devono essere valutati anche il tipo di procedimento e le conseguenze concrete della sua eventuale omissione.
- Prima di impugnare un avviso per mancato contraddittorio, è necessario individuare la specifica disposizione normativa applicabile al procedimento e verificare se imponga un invito al contraddittorio o una fase partecipativa preventiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 452 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 453 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 1911 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 2173 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 2832 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 2833 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →