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Sentenza

Sentenza del 11/12/2018 n. 48 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Avviso di accertamento IRES- Contraddittorio Preventivo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’avviso di accertamento fosse illegittimo perché emesso senza un previo contraddittorio con il contribuente. La contestazione si fondava sull’asserita esistenza di un diritto generale del contribuente a essere sentito prima dell’emissione dell’atto impositivo.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nell’ordinamento italiano, non esisteva un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Il principio del contraddittorio di derivazione comunitaria è stato ritenuto applicabile ai tributi armonizzati, mentre l’IRES è un tributo non armonizzato. Pertanto, in assenza di una specifica previsione normativa che imponesse il contraddittorio preventivo per quel procedimento, la mancata interlocuzione non comportava l’illegittimità dell’avviso.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio preventivo di derivazione comunitaria

    Non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge.

    Il contraddittorio preventivo non opera automaticamente in ogni procedimento tributario, ma richiede una specifica base normativa oppure, secondo l’orientamento richiamato, può trovare applicazione per i tributi armonizzati in quanto principio di matrice unionale.

  • IRES

    L’IRES è stata considerata un tributo non armonizzato; di conseguenza, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non determina di per sé l’illegittimità dell’avviso di accertamento, salvo una specifica previsione legislativa.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non rende automaticamente nullo o annullabile un avviso di accertamento: occorre verificare se una norma imponga espressamente tale adempimento.
  • Per i tributi non armonizzati, come l’IRES secondo l’orientamento richiamato, il contribuente non può fondare la contestazione sulla sola esistenza di un principio generale di contraddittorio preventivo.
  • Per i tributi armonizzati, il contraddittorio può assumere maggiore rilevanza in ragione dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea; tuttavia, devono essere valutati anche il tipo di procedimento e le conseguenze concrete della sua eventuale omissione.
  • Prima di impugnare un avviso per mancato contraddittorio, è necessario individuare la specifica disposizione normativa applicabile al procedimento e verificare se imponga un invito al contraddittorio o una fase partecipativa preventiva.

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