Sentenza del 11/12/2018 n. 2173 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Prato, che aveva ritenuto applicabile l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, lettera g), della Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986. Secondo l'Agenzia, il concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore aveva prodotto, con il decreto di omologa, l'immediato trasferimento a favore della società di tutti i beni costituenti l'attivo fallimentare e delle azioni della massa, a fronte dell'accollo del passivo e del versamento di euro 882.000,00. Pertanto, doveva applicarsi l'art. 8, lettera a), della Tariffa, con imposta di registro proporzionale del 3%, nonché la disciplina degli atti contenenti più disposizioni tra loro necessariamente connesse.
La decisione
La Corte tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la liquidazione dell'imposta di registro proporzionale del 3% sull'importo di euro 882.000,00. Richiamando Cass. civ. n. 3286/2018, ha stabilito che il concordato fallimentare con terzo assuntore produce effetti immediatamente traslativi: il terzo acquista i beni fallimentari già con l'omologa, mentre gli eventuali successivi provvedimenti del giudice delegato hanno natura meramente esecutiva. L'imposta in misura fissa prevista dall'art. 8, lettera g), riguarda invece gli atti di omologazione privi di immediato effetto traslativo, come i concordati con cessione dei beni o con garanzia. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della questione e per la presenza di orientamenti interpretativi divergenti.
Norme richiamate
Art. 8, lettera a), Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986
Imposta di registro proporzionale del 3% sugli atti aventi effetti traslativi
La disposizione si applica al decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore quando l'omologa determina il trasferimento immediato dei beni fallimentari al terzo.
Art. 8, lettera g), Tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/1986
Il riferimento nominale agli atti di omologazione comporta l'applicazione dell'imposta fissa soltanto quando l'omologa non produce effetti traslativi immediati, come nei concordati con cessione dei beni o con garanzia.
Art. 21 del DPR n. 131/1986
Atti contenenti più disposizioni che derivano necessariamente, le une dalle altre
È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere l'applicazione della disciplina relativa agli atti contenenti più disposizioni necessariamente connesse; la decisione si è concentrata principalmente sulla natura traslativa dell'omologa.
Articoli 1977 e seguenti del Codice civile
Cessione dei beni ai creditori
La cessione dei beni nell'ambito del concordato, diversamente dall'assunzione da parte di un terzo, opera come mandato a gestire e liquidare i beni e non determina il loro trasferimento immediato con l'omologa.
Cassazione civile, sentenza n. 3286/2018
In tema di imposta di registro, il decreto di omologa del Concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lettera a) dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento
Il principio distingue tra concordato con terzo assuntore, che trasferisce immediatamente i beni e sconta l'imposta proporzionale, e concordato con cessione dei beni o garanzia, privo di effetto traslativo immediato e soggetto all'imposta fissa sull'omologa.
Massime di principio
- Per determinare l'imposta di registro non è sufficiente qualificare formalmente l'atto come decreto di omologa: occorre verificare gli effetti sostanziali concretamente prodotti.
- Quando un terzo assuntore acquista i beni dell'attivo fallimentare e assume il passivo della procedura, il decreto di omologa produce normalmente un effetto traslativo immediato e si applica l'imposta proporzionale.
- Nei concordati con semplice cessione dei beni ai creditori o con garanzia, l'omologa non trasferisce immediatamente la proprietà: essa consente la gestione e liquidazione dei beni, con applicazione dell'imposta fissa prevista per gli atti di omologazione.
- Gli atti successivi all'omologa sono meramente esecutivi quando il trasferimento si è già prodotto con l'omologazione; non costituiscono quindi il momento principale ai fini dell'imposizione.
- La distinzione decisiva è tra concordato con effetto traslativo immediato e concordato privo di tale effetto, indipendentemente dalla denominazione formale utilizzata nell'atto.
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