Sentenza del 11/12/2018 n. 2832 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - professionista - collaboratori esterni - limitato coinvolgimento - corrispettivi irrisori - pluralità di veicoli - limitata disponibilità nel tempo - autonoma organizzazione - non sussiste - assoggettamento ad imposta - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso il presupposto dell'autonoma organizzazione. L'utilizzo occasionale di collaboratori, l'entità irrisoria dei relativi compensi e la disponibilità temporanea di più veicoli non sono stati ritenuti sufficienti, da soli o congiuntamente, a dimostrare un'organizzazione autonoma eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività. Di conseguenza, non consegue l'assoggettamento del professionista all'IRAP.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sussistenza dell'autonoma organizzazione, presupposto dell'IRAP. Il contribuente si avvaleva di collaboratori esterni solo occasionalmente e per corrispettivi complessivamente modesti rispetto al volume d'affari. Inoltre, disponeva di una pluralità di veicoli utilizzati nell'attività di agente di commercio, ma tale disponibilità era limitata nel tempo e coerente con l'attività effettivamente svolta. Tali elementi, valutati nel loro complesso, non evidenziavano una struttura organizzativa autonoma e significativa.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è svolta mediante un'autonoma organizzazione, ossia con un apparato organizzativo apprezzabile e non meramente strumentale all'esercizio personale dell'attività.
Massime di principio
- La collaborazione di terzi non determina automaticamente l'autonoma organizzazione: occorre valutarne frequenza, stabilità, compensi e incidenza rispetto al volume d'affari.
- Collaboratori occasionali e compensi contenuti, se proporzionati al volume d'affari, tendono a escludere il presupposto impositivo dell'IRAP.
- La disponibilità di più autoveicoli non è sufficiente, da sola, a dimostrare un'autonoma organizzazione, soprattutto quando i veicoli sono coerenti con l'attività esercitata e disponibili solo per un periodo limitato.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: conta l'effettiva capacità dei beni e dei collaboratori di potenziare l'attività oltre il lavoro personale del professionista.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare l'occasionalità delle collaborazioni, la modestia dei relativi costi, la durata della disponibilità dei beni e la loro effettiva necessità professionale.
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