Sentenza del 11/12/2018 n. 1911 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cumulabilità dei costi di ammortamento e di leasing - Determinazione dei costi ambientali ai fini delle agevolazioni previste - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dei costi rilevanti per calcolare la variazione in diminuzione dell'imponibile ai fini delle agevolazioni riconosciute per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, si discuteva se i costi di ammortamento o di leasing dell'impianto potessero essere cumulati e inclusi tra i costi ambientali o operativi rilevanti, oppure se dovessero essere esclusi perché riferiti alla realizzazione dell'impianto.
La decisione
È stata riconosciuta la rilevanza dei costi di ammortamento e di leasing. Il calcolo della variazione in diminuzione dell'imponibile deve essere effettuato considerando la somma algebrica dei profitti e dei costi operativi sostenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto. Poiché la disciplina europea considera tra i costi operativi anche i costi supplementari, non limitati alle sole spese di realizzazione, tali componenti possono concorrere alla determinazione della riduzione dell'imponibile. La contestazione è quindi risultata infondata sotto questo profilo.
Norme richiamate
Comunicazione della Commissione europea 2008/C 82/01
Ai fini della quantificazione dell'agevolazione ambientale, devono essere considerati i profitti e i costi operativi dei primi cinque anni di funzionamento dell'impianto. I costi operativi comprendono anche i costi supplementari connessi all'investimento e alla gestione dell'impianto; pertanto, possono rilevare anche i costi di ammortamento o di leasing.
Massime di principio
- Quando una disciplina agevolativa richiama i costi operativi o i costi supplementari senza limitarli espressamente alle sole spese di realizzazione, l'interpretazione può comprendere anche i costi di ammortamento e leasing direttamente riferibili all'impianto.
- Per determinare un beneficio fiscale o ambientale occorre applicare il metodo previsto dalla disciplina europea, considerando complessivamente profitti e costi del periodo di riferimento, anziché valutare isolatamente le singole componenti.
- La cumulabilità di ammortamento e leasing è ammissibile se i costi sono effettivamente riferibili all'impianto agevolato, correttamente documentati e non comportano una duplicazione del medesimo costo.
- In situazioni analoghe è necessario verificare il testo specifico della misura agevolativa, la disciplina europea applicabile e l'eventuale presenza di limiti settoriali o temporali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 48 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 452 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 453 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 2173 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 2832 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 11 dic 2018Sentenza del 11/12/2018 n. 2833 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →