Sentenza del 11/12/2018 n. 453 - Comm. Trib. Prov. Savona
Registro - atto di reimmissione in possesso di azienda a seguito provvedimento del giudice - natura di transazione - insussistenza - conseguenze - imposta in misura fissa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso la natura transattiva dell’atto, ritenendo che la reimmissione in possesso costituisse una conseguenza della risoluzione giudiziale della cessione dell’azienda e non una nuova autonoma operazione negoziale. Pertanto, l’atto notarile è stato ritenuto soggetto all’imposta di registro in misura fissa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione dell’atto notarile con cui, in esecuzione di un provvedimento giudiziale emesso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., veniva disposta la reimmissione in possesso di un’azienda dopo la risoluzione giudiziale del contratto di cessione. Occorreva stabilire se l’atto costituisse una nuova transazione, soggetta a un’imposta proporzionale, oppure un atto meramente consequenziale e ricognitivo della risoluzione della cessione.
Norme richiamate
Art. 702-bis del codice di procedura civile
Il provvedimento giudiziale emesso secondo tale procedimento costituisce il presupposto della reimmissione in possesso, che viene formalizzata mediante l’atto notarile.
Disciplina dell’imposta di registro
L’atto conseguente alla risoluzione giudiziale della cessione, privo di autonoma funzione transattiva o traslativa, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa.
Massime di principio
- Quando un atto notarile si limita a dare esecuzione o attuazione a una risoluzione contrattuale già dichiarata dal giudice, senza introdurre nuove concessioni o trasferimenti autonomi, non deve essere automaticamente qualificato come transazione.
- La qualificazione fiscale dipende dal contenuto sostanziale dell’atto: la mera restituzione o reimmissione nel possesso del bene o dell’azienda, quale effetto della risoluzione, può comportare l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
- Se le parti utilizzano l’atto per regolare nuovi rapporti, effettuare trasferimenti ulteriori o definire reciproche concessioni non già stabilite dal provvedimento giudiziale, l’atto potrebbe invece assumere natura autonoma e ricevere un diverso trattamento fiscale.
- Per valutare il regime tributario occorre quindi verificare il collegamento diretto con la decisione giudiziale, l’assenza di nuove pattuizioni sostanziali e la funzione meramente esecutiva o ricognitiva dell’atto.
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