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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30231/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela del fallimento della società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva respinto l'appello avverso il rigetto, in primo grado, del ricorso contro un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, relativo a Ires, Irap e Iva. L'accertamento traeva origine dal disconoscimento di costi ritenuti indeducibili perché riferiti a operazioni asseritamente inesistenti e dall'omesso assolvimento di ritenute alla fonte su somme corrisposte a dipendenti e collaboratori 'fuori busta'. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione omessa o meramente apparente; tale motivo è stato ritenuto assorbente rispetto agli altri cinque motivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza della CTR era sostanzialmente inesistente: la decisione si limitava a un richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza una reale valutazione autonoma dei motivi di appello, con riferimenti generici e decontestualizzati ad atti e circostanze processuali e con passaggi motivazionali criptici e incomprensibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza può essere denunciata in cassazione quando la motivazione sia mancante o solo apparente, integrando un vizio processuale rilevabile dal testo della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione del vizio di motivazione ha ridotto il sindacato di legittimità al minimo costituzionale, consentendo il controllo solo sulle anomalie motivazionali estreme.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione del vizio motivazionale alla luce del significato letterale e sistematico della norma.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla quando difetta, sotto il profilo formale e sostanziale, del requisito della motivazione sufficiente a rendere percepibile il percorso logico-giuridico della decisione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore e il decreto di fissazione dell'adunanza camerale sono stati comunicati secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è censurabile solo quando si traduca in una anomalia costituzionalmente rilevante, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • La sentenza d'appello resa per relationem è valida solo se il giudice del gravame indica, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di appello oppure evidenzia l'identità delle questioni già decise in primo grado; in mancanza, la mera adesione alla decisione precedente è nulla.
  • Il richiamo a documenti, verbali o atti processuali non può essere generico o decontestualizzato: il giudice deve indicare quali atti considera, quale parte del loro contenuto ritiene decisiva e quale nesso giuridico o fattuale li collega alla decisione.
  • Una motivazione che si limiti a espressioni vaghe, non correlate ai motivi di gravame e non idonee a far comprendere l'iter logico seguito dal giudice integra una motivazione solo apparente e determina la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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