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Sentenza

Sentenza n. 1884/2026 - Milano, Sezione 3

Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 4292/2023, depositata il 25.01.2024

Giustizia amministrativa202503217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4292/2023, relativa alla messa a disposizione della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4292/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per un importo di euro 500,00 annui relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione della condanna, evidenziando l'assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale. Il TAR ha precisato che il giudizio non comprendeva l'esecuzione della condanna alle spese del processo civile, distratte in favore del difensore. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza, l'ammontare o l'inadempimento del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. La ricorrente aveva inoltre richiesto l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero alla sentenza civile, rilevando che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. L'assenza di pagamenti, anche parziali, risultava dalla documentazione e dalle dichiarazioni della ricorrente; il Ministero non aveva contestato né l'an né il quantum del credito. È stato ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il TAR ha escluso la penalità di mora richiesta, ritenendone manifestamente iniqua l'applicazione in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento

    Il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni deve essere decorso prima di poter azionare l'ottemperanza per l'esecuzione della condanna al pagamento.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, dell'accertamento dell'inottemperanza e della nomina del commissario ad acta, come applicati dal TAR.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di un titolo esecutivo non contestato nell'an e nel quantum e dell'assenza di pagamenti, anche parziali, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento dell'amministrazione e assegnarle un termine per l'integrale adempimento.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire nel caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • La condanna alle spese di lite distratte in favore del difensore costituisce una posta distinta rispetto al credito principale e non rientra nel giudizio di ottemperanza se la relativa esecuzione non è stata espressamente azionata.
  • La penalità di mora può essere negata quando, avuto riguardo al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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