Sentenza n. 2274/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i rispettivi prospetti di liquidazione del TFS, deducendo il mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 21 della l. n. 232/1990. Hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento, con rideterminazione e liquidazione delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. Hanno inoltre chiesto, in via istruttoria, una consulenza tecnica o una verificazione per la quantificazione del dovuto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso senza disporre ulteriori attività istruttorie. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 riconosca sei scatti del 2,50 per cento, calcolati sull'ultimo stipendio secondo i criteri previsti dalla norma, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare. Il beneficio si applica quindi anche agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in quanto forza di polizia, e l'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 ne ha confermato l'applicabilità al relativo personale. Accertato il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, il giudice ha annullato per quanto di ragione i prospetti impugnati e ha condannato l'INPS a rideterminare e liquidare il TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo, detraendo quanto già corrisposto. Sulle somme dovute spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, non il cumulo di entrambi. L'INPS è stata inoltre condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto
Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva ai fini del TFS e della base pensionabile ed è applicabile anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri.
art. 16 l. 1 aprile 1981, n. 121
Il richiamo operato dall'art. 6 del d.l. n. 387/1987 consente di ricomprendere nell'ambito delle forze di polizia anche l'Arma dei Carabinieri.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
La disposizione conferma, senza innovare l'ordinamento, l'applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Per i crediti derivanti dal rapporto di pubblico impiego vige il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; spetta la maggior somma tra i due.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412
La regola della non cumulabilità tra interessi e rivalutazione, già prevista per i crediti previdenziali, costituisce il riferimento sistematico della disciplina applicata.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica a tutte le forze di polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, e quindi anche al personale dell'Arma dei Carabinieri.
- L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza introdurre una disciplina innovativa.
- Quando sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina, i sei scatti stipendiali devono essere inclusi nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e l'amministrazione previdenziale deve procedere alla rideterminazione e liquidazione del trattamento, detraendo le somme già corrisposte.
- Sui crediti derivanti dal rapporto di pubblico impiego non è ammesso il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria; deve essere riconosciuta la maggior somma tra i due importi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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