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Sentenza

Sentenza n. 1589/2026 - Catania, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2904/2023, pubblicata il 6.10.2023 emessa dall’intestato T.A.R. che ha accolto il ricorso R.G. 1597/2023 proposto dal sig. Orazio Roberto Zigrino, nel quale l’Amministrazione convenuta è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso C.U., distratte in favore dei sottoscritti difensori antistatari Avv.ti Marco Spiccia e Filippo Chindemi

Giustizia amministrativa202600270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione del capo della sentenza relativo alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR che aveva condannato l'amministrazione regionale alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Hanno dedotto il perdurante inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'ordine di pagamento, nonché la penalità di mora. Il ricorso è stato notificato e depositato il 2 febbraio 2026. Il titolo era stato notificato all'amministrazione via PEC il 7 agosto 2024. L'amministrazione si è costituita con memoria di mera forma e non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, né ha provato l'avvenuto pagamento. Il Comune di Avola non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all'esecuzione di una sentenza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a., e ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione e del termine per il deposito del ricorso. Ha inoltre ritenuto perfezionate le formalità necessarie per il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, valorizzando la ricevuta PEC di notificazione del titolo depositata dai ricorrenti. Nel merito, l'amministrazione, non avendo contestato il titolo né dimostrato il pagamento, è stata ritenuta obbligata a dare esecuzione al capo della sentenza relativo alle spese di lite; il giudice ha applicato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi li eccepisce. L'amministrazione è stata quindi onerata di eseguire la sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché dagli elementi prodotti dall'amministrazione non emergeva un volontario inadempimento. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale della Regione Siciliana, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro l'ulteriore termine stabilito in motivazione. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. b), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice amministrativo.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il TAR ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta perché non è emerso un volontario inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    È stato ritenuto rispettato il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dalla disposizione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    La notificazione del titolo all'amministrazione tramite PEC è stata ritenuta idonea ai fini del decorso del termine previsto per l'esecuzione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 2697 c.c.

    I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che ha interesse a eccepirli; pertanto l'amministrazione avrebbe dovuto provare l'avvenuto pagamento.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La parcella del commissario ad acta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell'incarico.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    È stato disposto il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalla disciplina dei compensi professionali.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione del capo di una sentenza amministrativa relativo alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite, anche quando il titolo è stato emendato da un successivo provvedimento collegiale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non dimostra l'avvenuto pagamento, sussiste l'obbligo di ordinare l'esecuzione della sentenza, applicando il principio dell'art. 2697 c.c. sull'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • La notificazione via PEC del titolo giudiziale all'amministrazione, comprovata dalla ricevuta di consegna depositata in giudizio, assolve le formalità necessarie ai fini del decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere accordata in assenza di elementi dai quali emerga un volontario inadempimento dell'amministrazione.
  • In caso di persistente inottemperanza dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile disporre sin dalla sentenza l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, con individuazione dei relativi poteri e del termine per l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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