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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31807/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia trae origine dalla trattenuta operata dalla cassa previdenziale su un trattamento pensionistico già determinato, qualificata come contributo di solidarietà. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il prelievo, perché la cassa non sarebbe stata legittimata da una norma di legge a imporre una prestazione patrimoniale di quel tipo, e aveva condannato alla restituzione degli importi trattenuti. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha sostenuto, da un lato, che la propria autonomia regolamentare le consentisse di introdurre il contributo per perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine e, dall'altro, che il contributo non avesse carattere straordinario e limitato nel tempo; con il terzo ha denunciato omessa pronuncia sulla prescrizione, invocando l'applicazione del termine quinquennale alla pretesa restitutoria e l'estensione di tale regola alle casse privatizzate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, ribadendo che la cassa non può introdurre, mediante atti o regolamenti, una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato che si risolva in una prestazione patrimoniale imposta, poiché una simile prestazione può essere istituita solo per legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, non quinquennale, perché il credito non presenta i requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti per il termine breve. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite, a una ulteriore somma in favore del resistente e a una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei tre motivi di ricorso

  • art. 2 D.Lgs. n. 509 del 1994

    richiamato dalla ricorrente per fondare l'autonomia regolamentare della cassa privatizzata

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    richiamato dalla ricorrente quale base regolamentare del contributo di solidarietà

  • deliberazioni CNPADC 28.10.2008 e 27.6.2013

    richiamate dalla ricorrente come atti attuativi del prelievo

  • art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti a sostegno della legittimazione del prelievo

  • art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006

    ritenuto dalla Corte privo di valenza decisiva per giustificare il prelievo

  • art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013

    ritenuto dalla Corte privo di valenza decisiva per giustificare il prelievo

  • art. 24, comma 24, D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla sostenibilità del sistema previdenziale

  • artt. 3, 23 e 38 Cost.

    la Corte ha valorizzato soprattutto l'art. 23 Cost., escludendo che una cassa possa imporre una prestazione patrimoniale senza base legale; gli altri parametri sono stati evocati dalla ricorrente

  • sentenza Corte cost. n. 173 del 2016

    richiamata come riferimento interpretativo, ma non idonea a superare l'orientamento che esclude il potere della cassa di imporre il prelievo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale per dedurre l'omessa pronuncia sulla prescrizione

  • artt. 2946 e 2948 c.c.

    richiamati per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la Corte ha applicato quella decennale all'azione restitutoria

  • art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935

    richiamato dalla ricorrente a supporto della disciplina prescrizionale invocata

  • art. 47-bis D.P.R. n. 639 del 1970

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del termine quinquennale anche alle casse privatizzate

  • art. 111 Cost.

    richiamato per giustificare, in presenza di questione di diritto pura, la decisione nel merito senza rinvio

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere nel merito nonostante una eventuale omissione di pronuncia

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alle argomentazioni dei precedenti conformi

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per le conseguenze della decisione conforme alla proposta

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e della Cassa delle Ammende

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Una cassa previdenziale privatizzata non può introdurre, nemmeno in funzione dell'equilibrio di bilancio o della stabilità finanziaria, trattenute su trattamenti pensionistici già determinati che integrino una prestazione patrimoniale imposta, se manca una specifica base legislativa; l'autonomia regolamentare non basta.
  • Il contributo di solidarietà applicato unilateralmente dalla cassa non può essere giustificato come misura regolamentare interna quando incide in modo autoritativo su un diritto pensionistico già consolidato, perché l'art. 23 Cost. richiede la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte.
  • In presenza di una censura di omessa pronuncia, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito, senza rinvio, quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
  • L'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, non quinquennale, quando il credito restitutorio non presenti i caratteri della liquidità e dell'esigibilità richiesti per l'applicazione del termine breve.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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