Cassazione Civile, Ordinanza n. 31807/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia trae origine dalla trattenuta operata dalla cassa previdenziale su un trattamento pensionistico già determinato, qualificata come contributo di solidarietà. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo il prelievo, perché la cassa non sarebbe stata legittimata da una norma di legge a imporre una prestazione patrimoniale di quel tipo, e aveva condannato alla restituzione degli importi trattenuti. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con i primi due ha sostenuto, da un lato, che la propria autonomia regolamentare le consentisse di introdurre il contributo per perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine e, dall'altro, che il contributo non avesse carattere straordinario e limitato nel tempo; con il terzo ha denunciato omessa pronuncia sulla prescrizione, invocando l'applicazione del termine quinquennale alla pretesa restitutoria e l'estensione di tale regola alle casse privatizzate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, ribadendo che la cassa non può introdurre, mediante atti o regolamenti, una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato che si risolva in una prestazione patrimoniale imposta, poiché una simile prestazione può essere istituita solo per legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, non quinquennale, perché il credito non presenta i requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti per il termine breve. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite, a una ulteriore somma in favore del resistente e a una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei tre motivi di ricorso
art. 2 D.Lgs. n. 509 del 1994
richiamato dalla ricorrente per fondare l'autonomia regolamentare della cassa privatizzata
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
richiamato dalla ricorrente quale base regolamentare del contributo di solidarietà
deliberazioni CNPADC 28.10.2008 e 27.6.2013
richiamate dalla ricorrente come atti attuativi del prelievo
art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995
richiamato dalla ricorrente tra le fonti a sostegno della legittimazione del prelievo
art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006
ritenuto dalla Corte privo di valenza decisiva per giustificare il prelievo
art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013
ritenuto dalla Corte privo di valenza decisiva per giustificare il prelievo
art. 24, comma 24, D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla sostenibilità del sistema previdenziale
artt. 3, 23 e 38 Cost.
la Corte ha valorizzato soprattutto l'art. 23 Cost., escludendo che una cassa possa imporre una prestazione patrimoniale senza base legale; gli altri parametri sono stati evocati dalla ricorrente
sentenza Corte cost. n. 173 del 2016
richiamata come riferimento interpretativo, ma non idonea a superare l'orientamento che esclude il potere della cassa di imporre il prelievo
art. 112 c.p.c.
richiamato quale norma processuale per dedurre l'omessa pronuncia sulla prescrizione
artt. 2946 e 2948 c.c.
richiamati per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la Corte ha applicato quella decennale all'azione restitutoria
art. 129 r.d.l. n. 1827 del 1935
richiamato dalla ricorrente a supporto della disciplina prescrizionale invocata
art. 47-bis D.P.R. n. 639 del 1970
invocato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione del termine quinquennale anche alle casse privatizzate
art. 111 Cost.
richiamato per giustificare, in presenza di questione di diritto pura, la decisione nel merito senza rinvio
art. 384 c.p.c.
interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di decidere nel merito nonostante una eventuale omissione di pronuncia
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alle argomentazioni dei precedenti conformi
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale e per le conseguenze della decisione conforme alla proposta
art. 96 c.p.c.
applicato per la condanna al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e della Cassa delle Ammende
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Una cassa previdenziale privatizzata non può introdurre, nemmeno in funzione dell'equilibrio di bilancio o della stabilità finanziaria, trattenute su trattamenti pensionistici già determinati che integrino una prestazione patrimoniale imposta, se manca una specifica base legislativa; l'autonomia regolamentare non basta.
- Il contributo di solidarietà applicato unilateralmente dalla cassa non può essere giustificato come misura regolamentare interna quando incide in modo autoritativo su un diritto pensionistico già consolidato, perché l'art. 23 Cost. richiede la riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte.
- In presenza di una censura di omessa pronuncia, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito, senza rinvio, quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- L'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà è soggetta a prescrizione decennale, non quinquennale, quando il credito restitutorio non presenti i caratteri della liquidità e dell'esigibilità richiesti per l'applicazione del termine breve.
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