Sentenza del 21/04/2015 n. 2375 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Nullità a seguito di mancata comunicazione della fissazione udienza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità del processo tributario e, in particolare, la mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Tale omissione, insieme all'eventuale nullità della notificazione del ricorso, può impedire alla parte di avere effettiva conoscenza del giudizio. Il Collegio ha precisato che l'impugnazione proposta oltre il termine lungo previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 è ammissibile soltanto se la parte dimostra di aver ignorato il processo per effetto di tali nullità.
La decisione
È stata affermata la sussistenza della nullità derivante dalla mancata comunicazione della fissazione dell'udienza. Tuttavia, la semplice deduzione della tardività non è sufficiente: la parte che propone l'impugnazione oltre il termine lungo deve provare concretamente di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità della notificazione del ricorso o dell'omessa comunicazione dell'avviso di udienza. L'esito favorevole, quindi, dipende dalla dimostrazione effettiva di tale ignoranza.
Norme richiamate
Art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze tributarie decorrente dalla loro pubblicazione. L'impugnazione oltre tale termine può essere presa in considerazione solo in presenza dei presupposti che abbiano impedito alla parte di conoscere il processo.
Art. 161, comma 1, c.p.c.
È richiamato per il principio secondo cui la nullità degli atti processuali deve essere fatta valere mediante l'impugnazione, nei limiti e secondo le modalità previste, quando la nullità abbia inciso sulla conoscenza o sulla partecipazione al processo.
Massime di principio
- La mancata comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza può determinare la nullità del procedimento quando impedisce alla parte di partecipare consapevolmente al giudizio.
- Per ottenere l'ammissibilità di un'impugnazione tardiva non basta allegare un vizio formale: occorre dimostrare che il vizio abbia concretamente impedito la conoscenza del processo.
- La nullità della notificazione del ricorso e l'omessa comunicazione dell'udienza possono giustificare il superamento dei termini ordinari solo se esiste un effettivo nesso causale tra il vizio e l'ignoranza del giudizio.
- In situazioni analoghe è necessario documentare sia l'irregolarità processuale sia il momento in cui la parte ha acquisito conoscenza della sentenza o del procedimento.
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