Sentenza del 22/05/2019 n. 3157 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
PROCESSO TRIBUTARIO - CONTROVERSIE RISCOSSIONE CREDITI DI NATURA CONTRIBUTIVA - GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - NON SUSSISTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la richiesta di pagamento di contributi previdenziali dovuti alla Cassa Forense e riscossi tramite Equitalia. Il ricorrente contestava la legittimità della riscossione e, in particolare, la rilevanza dell'omessa impugnazione della cartella di pagamento rispetto alla successiva intimazione di pagamento. La questione principale concerneva l'individuazione della giurisdizione: trattandosi di contributi di natura previdenziale e non di tributi, la controversia non rientra nella giurisdizione tributaria.
La decisione
È stata riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al pagamento dei contributi dovuti alla Cassa Forense e riscossi da Equitalia. È stato inoltre affermato che la mancata impugnazione della cartella di pagamento non determina, per la successiva intimazione di pagamento, l'applicazione del termine di prescrizione ordinario in luogo dello specifico termine previsto per il credito contributivo. La controversia deve quindi essere trattata dal giudice ordinario, secondo le regole proprie dei crediti previdenziali.
Norme richiamate
Norme sulla giurisdizione tributaria e ordinaria
Le controversie aventi a oggetto contributi previdenziali o assistenziali, anche quando riscossi mediante cartella da parte dell'agente della riscossione, appartengono alla giurisdizione ordinaria e non a quella tributaria.
Norme in materia di prescrizione dei crediti contributivi
L'omessa impugnazione della cartella di pagamento non trasforma il credito contributivo in un credito soggetto automaticamente al termine di prescrizione ordinario; resta applicabile il regime prescrizionale proprio della contribuzione previdenziale.
Massime di principio
- Per stabilire il giudice competente occorre guardare alla natura sostanziale del credito: i contributi previdenziali restano tali anche se riscossi tramite cartella esattoriale, e le relative controversie spettano al giudice ordinario.
- La mancata impugnazione della cartella non determina necessariamente la conversione del termine di prescrizione del credito contributivo in quello ordinario decennale.
- Quando viene notificata un'intimazione di pagamento relativa a contributi previdenziali, è necessario verificare sia la prescrizione specifica del credito sia la regolarità degli atti interruttivi, senza presumere che l'intimazione sia sempre soggetta al termine ordinario.
- L'agente della riscossione è il soggetto incaricato dell'esecuzione, ma la natura del credito e le questioni relative alla sua esistenza o prescrizione dipendono principalmente dall'ente previdenziale titolare.
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