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Sentenza

Sentenza n. 450/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della SENTENZA N. 360/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1341/2023, DEL TRIBUNALE DI IVREA, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 04.06.2024, NOTIFICATA IL 11.06.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO DELL'IMPORTO DI EURO 901,31 OLTEE INTERESSI LEGALI.

Giustizia amministrativa202503009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 901,31, oltre interessi legali, a titolo di compenso individuale accessorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, divenuta definitiva, con conseguente pagamento del capitale e degli interessi legali liquidati in suo favore. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito depositando una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale attestante l'invio della sentenza per l'esecuzione, senza documentare l'avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, poiché la sentenza civile era stata attestata conforme all'originale, notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. Ha inoltre rilevato l'assenza di contestazioni sull'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dal giudicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e precisando che il compenso commissariale è compreso nella retribuzione del dipendente pubblico incaricato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, in ragione della natura seriale delle inottemperanze ministeriali relative alla retribuzione professionale docenti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., secondo il richiamo operato dal giudice in relazione all'attestazione di conformità della sentenza civile.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo per l'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia definitivo, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La mera attestazione dell'amministrazione di avere trasmesso internamente la sentenza per l'esecuzione non dimostra l'adempimento del giudicato se non è accompagnata dalla prova dell'effettivo pagamento delle somme dovute.
  • In presenza di un'inottemperanza non contestata, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta sia individuato in un dipendente pubblico e l'incarico sia connesso ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
  • La reiterata e seriale mancata esecuzione di giudicati da parte di un'amministrazione può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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