Sentenza del 20/09/2016 n. 7999 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Salerno che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di accertamento I.C.I. relativo all'anno 2007. La controversia riguardava principalmente la tempestività dell'azione impositiva: l'avviso era stato spedito il 10 dicembre 2012 e ricevuto dalla società l'11 gennaio 2013. Il Comune sosteneva che, ai fini del rispetto del termine decadenziale, rilevasse la data di spedizione e non quella di ricezione. La società contestava inoltre la validità dell'appello, lamentava l'assenza di un previo avviso di accertamento e richiamava una diversa sentenza relativa a uno degli immobili tassati.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune. Ha ritenuto tempestivo e ammissibile l'appello, poiché la notifica era stata spedita entro il termine e la costituzione della società aveva comunque sanato l'eventuale irregolarità formale. Nel merito, ha stabilito che, per la decadenza dal potere impositivo, rileva la data di spedizione dell'avviso e non quella di ricezione. Pertanto, non era maturata la decadenza quinquennale prevista per l'I.C.I. L'eccezione relativa al mancato previo avviso è stata respinta, perché l'atto impugnato costituiva proprio l'avviso di accertamento. È stata inoltre dichiarata inammissibile la nuova censura proposta in appello con memoria non notificata, sia perché tardiva e nuova, sia perché non risultava il passaggio in giudicato della sentenza richiamata. La sentenza di primo grado è stata annullata, con riconoscimento della validità e dell'efficacia dell'avviso di accertamento. La società è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 2.000 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
Termine quinquennale per la decadenza dal potere impositivo in materia di tributi locali
La norma prevede una decadenza quinquennale dal potere di accertamento degli enti locali. Ai fini del rispetto del termine, per il notificante rileva la data di spedizione dell'atto, non quella in cui il contribuente lo riceve.
Articoli 53 e 22 del D.P.R. n. 546/1992
Termine di trenta giorni per la proposizione e il deposito dell'appello tributario
L'appello è ammissibile quando l'atto viene spedito per la notifica entro il termine previsto e viene depositato tempestivamente presso la segreteria della Commissione tributaria.
L'estensione degli effetti di una sentenza favorevole presuppone, tra l'altro, che la sentenza invocata sia divenuta definitiva; una decisione non passata in giudicato non può essere automaticamente estesa ad altri rapporti.
Sentenza Corte costituzionale n. 477/2002
È affermato il principio della scissione degli effetti della notificazione: la notificazione si considera perfezionata per il notificante alla data di spedizione e per il destinatario alla data di ricezione. Il principio è stato ritenuto applicabile anche agli atti amministrativi e tributari.
Massime di principio
- Quando la legge impone un termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo, la tempestività dell'ente notificante si valuta normalmente in base alla data di spedizione dell'atto, mentre per il destinatario gli effetti decorrono dalla ricezione.
- La decadenza dal potere di accertamento e la prescrizione del credito sono istituti distinti: una disciplina speciale che prevede la decadenza quinquennale non implica automaticamente una prescrizione quinquennale del credito.
- Le eccezioni e le domande nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello, soprattutto mediante una memoria non notificata alla controparte, perché ciò viola il contraddittorio e il divieto di nuove domande o eccezioni.
- Una sentenza resa in un diverso giudizio può produrre effetti favorevoli in altri rapporti solo se ne ricorrono i presupposti, tra cui il passaggio in giudicato e l'identità o compatibilità delle situazioni giuridiche.
- La costituzione in giudizio della parte intimata può sanare alcuni vizi formali della notificazione dell'atto processuale, quando è comunque raggiunto lo scopo dell'atto e la parte ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Per contestare efficacemente un avviso tributario occorre distinguere i vizi formali della notifica, la decadenza dell'ente, la prescrizione del credito e l'eventuale inesistenza del presupposto impositivo, deducendo tempestivamente ciascun profilo nel grado processuale appropriato.
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