Sentenza n. 364/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, prot. n. 1902/2017 del 7 dicembre 2017, con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio del ricorrente nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, deducendo eccesso di potere per superficialità dell'istruttoria. Ha sostenuto che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato il suo ingresso in Italia nel 2009, l'iscrizione al Politecnico di Torino, il superamento di diciassette esami e la necessità di svolgere attività lavorativa per proseguire gli studi e sostenere economicamente la famiglia nel Paese d'origine. Secondo il ricorrente, tali circostanze avrebbero integrato un grave e comprovato motivo idoneo a derogare al limite massimo dei rinnovi del permesso di soggiorno per studio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999 abbia carattere vincolante e non lasci margini di discrezionalità all'amministrazione una volta superato il limite massimo di rinnovi, pari a tre anni oltre la durata del corso di studi. Il limite opera anche in presenza di eventuali cause di forza maggiore documentate. Nel caso concreto, il ricorrente era stato iscritto per tredici anni a un corso di laurea triennale in Ingegneria meccanica e aveva quindi già fruito del periodo massimo consentito. Inoltre, dal 1° ottobre 2022 era decaduto dal corso di studi, con conseguente venir meno del presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno. Il TAR ha altresì rilevato che, anche ammettendo in astratto una deroga al periodo massimo per gravi e comprovati motivi, la condizione di studente lavoratore non sarebbe riconducibile alle ipotesi derogatorie. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 46, comma 4, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.
La disposizione è vincolante: il limite massimo di tre anni oltre la durata del corso opera senza margini di discrezionalità e anche a prescindere da eventuali cause di forza maggiore documentate. La deroga relativa ai gravi motivi riguarda il requisito del profitto, non consente di superare il numero complessivo massimo dei rinnovi. In ogni caso, la condizione di studente lavoratore non costituisce grave motivo derogatorio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, svoltasi da remoto.
Massime di principio
- Il limite massimo dei rinnovi del permesso di soggiorno per motivi di studio, stabilito in tre anni oltre la durata del corso, ha natura vincolante e non lascia all'amministrazione margini di discrezionalità una volta raggiunto.
- I gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, possono consentire il rinnovo in presenza di un profitto ridotto, ma non derogano al numero complessivo massimo dei rinnovi previsto per il permesso di soggiorno per studio.
- Il venir meno dell'iscrizione o la decadenza dal corso di studi elimina il presupposto per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
- La mera condizione di studente lavoratore e la necessità di lavorare per sostenere gli studi o la famiglia d'origine non costituiscono, di per sé, gravi motivi idonei a giustificare il superamento del limite massimo dei rinnovi.
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