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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21305/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un infermiere professionale, inquadrato nella categoria D del CCNL Comparto sanità e addetto a turni di lavoro anche notturni, volta ad accertare il diritto al ticket sostitutivo della mensa per le prestazioni rese nel turno 20.00-8.00. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda ritenendo che il verbale sindacale del 16/12/2008 avesse riconosciuto il beneficio solo per i turni notturni svolti dal 1/1/2009 in avanti. La Corte d’appello ha poi rigettato il gravame ritenendo assorbente l’eccezione di prescrizione sollevata dall’azienda sanitaria, rilevando l’assenza di allegazione specifica di atti interruttivi anteriori e reputando irrilevante il richiamo generico alla documentazione di causa. Nel ricorso per cassazione, il lavoratore ha dedotto la violazione degli artt. 421, 2697 e 101 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la mancata puntuale indicazione dei documenti prodotti costituiva al più una irregolarità sanabile ex art. 421 c.p.c., che il giudice d’appello avrebbe dovuto consentire un contraddittorio sulla presunta genericità del richiamo documentale e che, comunque, gli atti di diffida/raccomandata prodotti in atti avrebbero interrotto la prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la censura relativa all’art. 2697 c.c. fosse generica, perché non indicava in quale passaggio la sentenza impugnata avesse violato le regole sull’onere della prova, e ha comunque osservato che la Corte territoriale aveva correttamente posto a carico della parte che invocava l’interruzione della prescrizione la prova dei relativi fatti. Dall’altro lato, quanto agli errores in procedendo, ha escluso la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., poiché l’eccezione di prescrizione era stata già proposta dalla resistente e non era stata rilevata d’ufficio. Ha inoltre escluso che potesse trovare applicazione l’art. 421 c.p.c., perché nel ricorso non erano stati trascritti né riassunti il contenuto essenziale degli asseriti atti interruttivi, impedendo alla Corte di verificare la decisività dei documenti e la concreta sussistenza di un pregiudizio processuale derivante dalla mancata sollecitazione del giudice. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per giustificato motivo, mentre è stato disposto l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorrente aveva formalmente incardinato le censure come violazione di legge e error in procedendo; la Corte ha ricondotto una parte delle doglianze al n. 4 e ha verificato l’ammissibilità del motivo secondo la sua reale natura.

  • art. 421 c.p.c.

    Il potere-dovere del giudice del lavoro di indicare irregolarità sanabili presuppone che il motivo di ricorso descriva con precisione gli atti/documenti e la concreta decisività della questione; non basta un richiamo generico alla documentazione in atti.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare l’interruzione della prescrizione incombe sulla parte che la invoca; la censura è inammissibile se non indica specificamente dove la sentenza avrebbe errato nel riparto dell’onere probatorio.

  • art. 101 c.p.c.

    La norma sul contraddittorio preventivo non è applicabile quando la questione decisa sia stata già introdotta dalla controparte e non rilevata d’ufficio dal giudice.

  • art. 24 Cost.

    È evocato come parametro di tutela difensiva, ma non è idoneo a superare i difetti di specificità del motivo di ricorso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater; comma 1-bis

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228 del 2012

    È richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione la violazione delle regole sull’onere della prova deve indicare in modo puntuale il passaggio decisivo della sentenza impugnata in cui il riparto probatorio sarebbe stato alterato; una doglianza meramente assertiva è inammissibile.
  • Quando si denuncia un error in procedendo fondato su documenti o atti del processo, il motivo deve riportare in modo autosufficiente il contenuto essenziale degli atti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo senza una ricerca esplorativa nel fascicolo.
  • Il potere officioso del giudice del lavoro ex art. 421 c.p.c. non sana automaticamente carenze di allegazione del ricorrente in cassazione: occorre dimostrare la concreta rilevanza del vizio processuale e la decisività dei documenti omessi.
  • L’art. 101, comma 2, c.p.c. non viene in rilievo quando la decisione si fonda su un’eccezione già dedotta dalla controparte nel merito; il contraddittorio preventivo riguarda le questioni rilevate d’ufficio.
  • L’interruzione della prescrizione deve essere provata da chi la allega e non può essere presunta sulla base di un richiamo generico a corrispondenza o documenti prodotti in atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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